Mantenimento graduato : In sede di separazione, il Giudice dispone l’affido condiviso dei figli (solitamente condiviso) con collocamento presso uno dei genitori, ponendo a carico del genitore non collocatario il versamento di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della prole.
In linea di principio, l’importo, per garantire certezze e sicurezze alla prole, è determinato in maniera fissa e precisa per tutti e dodici i mesi dell’anno.
Tuttavia, talora, il Giudice, alla luce di determinati elementi e situazioni, può ben graduare la misura di tale assegno, prevedendo una riduzione o addirittura una sospensione per alcuni mesi dell’anno.
Il principio della ripartizione del quantum può dipendere, per esempio, dalla permanenza più o meno lunga del minore presso il genitore non collocatario o da determinate condizioni reddituali (non percepire per esempio una fonte di reddito durante i mesi estivi).
La Corte di Cassazione con sentenza n. 2770 del 02.02.2017 ha così confermato e ritenuto coerente la modulazione dell’assegno di mantenimento statuita dalla Corte di Appello di Genova.
Gli Ermellini hanno osservato come il Giudice di secondo grado abbia positivamente dato atto della “modestia delle condizioni economiche della madre, genitore non collocatario, ma ha tenuto conto dell’apporto economico (fornito alla stessa) del convivente – anch’egli munito di reddito lavorativo – e del fatto che la somma di € 200,00 è stata posta a carico della madre solo per otto mesi all’anno, riducendosi ad € 100,00 nei mesi di giugno a settembre fino a essere sospeso nel mese di Luglio e Agosto, mesi durante i quali il minore trascorre più tempo con la madre”.
Si conclude sostenendo che quindi, in sede di separazione, il Giudice, caso per caso, può ben determinare un assegno di mantenimento graduato in maniera non fissa, ma più flessibile l’importo dell’assegno di mantenimento, contemplando una riduzione o addirittura una sospensione del medesimo.
Resta sempre salva la possibilità che, in ogni momento, su istanza di parte e laddove sussistano determinate condizioni, il genitore obbligato possa avanzare la richiesta modifica sulle condizioni di mantenimento con conseguente diminuzione dell’importo.