La deposizione di un testimone è un valido elemento di prova perché il Fondo di Garanzia Vittime della Strada risarcisca i danni alla vittima.
Accade quotidianamente che la cronaca nera riporti notizie relative ad incidenti – spesso mortali – a seguito dei quali, per paura o più semplicemente per vigliaccheria, gli “odiosi” responsabili si dileguano senza lasciare tracce ma, soprattutto, senza portare soccorso alle vittime.
Ecco, il Fondo di Garanzia Vittime della Strada è il Fondo istituito nel 1969 ed operativo dal 12.06.1971 pronto ad intervenire e a risarcire i danni alla persona e alle cose in tutte le ipotesi in cui il sinistro abbia coinvolto veicoli che non siano stati identificati, non assicurati oppure assicurati con imprese in stato di liquidazione.
Tuttavia, nonostante la ratio posta alla base del Fondo sia quello di portare ristoro, nel limite del possibile, ai famigliari delle vittime, per la perdita dei propri cari o, più semplicemente, per il risarcimento di un mero danno materiale, non sono poche le cause promosse proprio contro il medesimo Fondo, poco incline, talvolta, a risarcire quanto dovuto.
Recentemente, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 25819/2015 ha riconosciuto il risarcimento alla vittima di un sinistro provocato da un “pirata della strada” non identificato poiché si era dileguato subito dopo il sinistro, grazie alla deposizione di un testimone, valutata a tutti gli effetti come valido elemento di prova.
A seguito del forte impatto con un’auto pirata, l’automobilista-ricorrente, che aveva riportato numerose e gravi lesioni personali, era stata soccorsa da un testimone che aveva assistito dal proprio balcone al tragico evento e aveva depositato in giudizio la propria testimonianza confermando i fatti e la “fuga” del pirata.
Il soccorritore, pertanto, con la propria testimonianza resa in giudizio e valevole a tutti gli effetti come elemento probatorio, aveva fornito elementi necessari per descrivere ed appurare l’evento e per poter ascrivere un profilo di responsabilità in capo all’automobilista “pirata”, il quale, non solo aveva provocato l’incidente invadendo la corsia opposta a quella del proprio senso di marcia, ma non aveva neppure prestato soccorso alla vittima.
E così, il Fondo Vittime della Strada dovrà risarcire i danni morali e biologici per le lesioni riportate dalla ricorrente.