Assegno di mantenimento e tenore di vita: Se quando la coppia è unita “ciò che è mio è tuo”, anche laddove si sia optato per il regime della separazione dei beni, quando la relazione entra in crisi iniziano delle vere e proprie “guerre” tra i coniugi per il mantenimento del partner “più debole” economicamente e, laddove ci fossero, per i figli minorenni o non maggiorenni non indipendenti economicamente, sempre più spesso quelli che pagano a caro prezzo la fine dell’amore tra i genitori.
È arduo compito del Giudice, in sede di separazione o divorzio, stabilire a carico del coniuge “più forte “ economicamente, a prescindere dalla responsabilità della crisi dell’unione, un assegno di mantenimento periodico da corrispondere al coniuge più debole, il cui quantum dipenderà da vari fattori quali, su tutti, le capacità economiche e reddituali di entrambi le parti.
Ma se resta pur doveroso per entrambi i coniugi, specie se si tratta di una separazione o di un divorzio giudiziale, depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi al fine di agevolare il Giudice in tale ardua missione: tali documentazioni fiscali non vincolano, tuttavia, il Giudice, il quale può esercitare pienamente la propria discrezionalità, fondando la propria decisione su altre prove, come, per esempio, l’esame del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dai coniugi.
Proprio lo standard di vita mantenuto dai coniugi durante il matrimonio (ovvero viaggi, uscite serali particolarmente “costose”, cene, teatri, abbonamenti, partecipazioni a varie manifestazioni, possesso di vetture di lusso), che può aiutare il Giudice – forse in maniera ancora più incisiva – a ricostruire il reddito effettivo del coniuge, a prescindere da quello dichiarato al Fisco.
Infatti, lo stile di vita condotto dalla coppia quando era ancora in sintonia – oltre alla durata del matrimonio, al reddito percepito dal coniuge, alle ragioni che hanno causato la crisi della coppia e il contributo apportato da ciascun coniuge al menage familiare – è uno dei criteri ribaditi dalla Suprema Corte con ordinanza n. 6427 del 04.04.2016 che può coadiuvare il Giudice nella determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento.