Allontanamento dalla casa coniugale: Nei nostri precedenti articoli, abbiamo consigliato che, per non incorrere nell’addebito della separazione, è preferibile far precedere l’allontanamento volontario di un coniuge dalla casa coniugale dalla separazione già presentata in Tribunale.
Ma cosa succede, invece, nel caso in cui un coniuge, per i più disparati motivi, cacci violentemente fuori di casa l’altro coniuge?
L’obbligo di coabitazione ex art. 143 c.c impedisce che un coniuge possa essere allontanato dalla casa coniugale, salvo che ricorrano gravi ragioni (come violenza o maltrattamenti nei confronti del partner o dei figli minorenni, invadenza della suocera), prima che le parti si rivolgano al Tribunale.
A questo punto, il coniuge forzatamente allontanato suo malgrado, come può tutelarsi?
In linea di principio, nel diritto civile, è prevista la cosiddetta tutela possessoria.
Così, il coniuge che è stato allontanato violentemente dal proprio nido famigliare può agire ai sensi dell’art. 1168 c.c. tramite un’azione di reintegrazione (o spoglio) del possesso per essere “riammesso” in casa.
Sotto il profilo penalistico, invece, la Suprema Corte di Cassazione, sezione penali, con sentenza n. 40383/2012, ha ritenuto che il comportamento del coniuge che cacci via di casa il partner può integrare addirittura il reato di violenza privata.
Nel caso sottoposto all’attenzione degli Ermellini, alla donna che in un primo momento si era allontanata dalla casa coniugale volontariamente – a causa del tormentato rapporto con il consorte – per ritornare temporaneamente con i propri genitori, i Giudici hanno riconosciuto il diritto di ritornare nel domicilio coniugale, nonostante l’ostilità del marito.
Secondo i Giudici della Cassazione, infatti, non vi era un provvedimento dell’autorità giudiziaria circa l’assegnazione della casa coniugale e pertanto la donna conservava il pieno diritto di rientrare nella propria casa coniugale.
Il fatto che l’allontanamento forzato del partner dalla casa coniugale possa integrare il reato di violenza privata si è estesa anche alle coppie conviventi.
Con sentenza n. 7214/2013 della Corte , infatti, l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa da parte di un partner nei confronti dell’altro giustifica il ricorso alla tutela possessoria laddove l’altro partner non vanti un diritto di proprietà sull’immobile.
Prima di ogni scelta, in ogni caso, è sempre meglio aspettare il provvedimento dell’autorità giudiziaria.