Leggere la posta altrui : Può capitare, tra coppie, che il partner, per errore o per scelta consapevole (ma infelice) – possa entrare in possesso della corrispondenza personale e privata dell’altro e che questi, scoperto ciò, possa sporgere denuncia – querela ai sensi dell’art. 616 cp per il reato di violazione della corrispondenza.
E già, perché, laddove il partner prenda visione della corrispondenza (chiusa o aperta che sia) a lui non diretta, può essere punito con una pena di reclusione fino ad un anno e con una multa da 30 a 516 euro.
Per tale delitto, è sufficiente, come oramai ha ribadito più volte la Suprema Corte, “la consapevolezza di prendere conoscenza del contenuto di corrispondenza diretta esclusivamente ad altri”.
Tale orientamento, oramai consolidato, vale anche per quanto riguarda le semplici bollette delle utenze di luce o gas relative alla casa coniugale, così come stabilito dalla Cassazione con la recente sentenza n. 18462/2016.
Nel caso di specie, gli Ermellini avevano dato ragione ad una donna che, allontanatasi dalla casa coniugale, nelle more della causa di separazione dal marito – aveva lamentato che l’uomo aveva aperto – consapevolmente e non per errore – la propria corrispondenza e l’aveva visionata, anziché inviarla presso il suo nuovo indirizzo, come avrebbe dovuto fare.
A nulla è valsa la scriminante del marito ficcanaso di aver aperto le missive nel solo interesse della donna, dato che non aveva alcuna delega e soprattutto considerati i rapporti tesi e non certo sereni tra i due, in procinto di separarsi.
Si badi bene, che, in una società oramai digitalizzata come quella attuale, per “corrispondenza” si intende non solo quella cartacea (epistolare, telegrafica), ma anche quella telefonica e telematica (wapp, social network).
Costituisce reato più grave punito con la reclusione fino ad anni tre, se “il ficcanaso”, senza giusta causa, rivela, anche solo parzialmente, il contenuto della corrispondenza e se dal fatto deriva un pregiudizio o un nocumento alla persona offesa.
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