Assegno divorzile: può essere posto a carico del marito disoccupato, seppur la moglie lavori?
La funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra ex prevedono la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare delle condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, ed eventualmente, di modularne la misura.
Nella fattispecie un uomo si era opposto al provvedimento della Corte d’Appello che gli aveva imposto di pagare all’ex moglie un assegno mensile di € 310,00, sostenendo che le sue condizioni economiche erano notevolmente peggiorate, poiché aveva perso il lavoro; mentre l’ex coniuge lavorava.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10099/2016, ha respinto il ricorso dell’uomo, confermando l’assegno divorzile a favore della ex moglie, perché ha constatato l’esistenza di una differenza economica tra i due ex coniugi.
Gli Ermellini hanno evidenziato che, nonostante l’uomo fosse al momento disoccupato, aveva una notevole capacità di reddito, acquisita attraverso le competenze del suo ex lavoro (mastro muratore), che è riuscito a far rendere, nel corso degli anni, investendo i propri guadagni in unità abitative e in terreni.
A inchiodare il ricorrente sono state le dichiarazioni dei redditi e la relazione catastale prodotta dalla ex moglie. Dai documenti, appariva chiaramente lo squilibrio di forza economica tra i due ex coniugi; infatti la moglie, anche se era occupata, svolgeva lavori precari e poco remunerativi.
E’ stato pertanto confermato l’assegno divorzile.