Pioggia risarcimento danni: Soprattutto nella stagione autunnale e invernale non è difficile entrare negli esercizio commerciali con ombrellini alla mano.
Spesso sono ombrelli di grandi dimensioni e ingombranti e non sempre all’entrata del negozio è provvisto il portombrelli o i sacchettini per poterlo inserire in modo tale che non sgocciolino a terra.
Sia l’acqua che la fretta, infatti, sono complici di numerose e pericolose cadute che possono verificarsi a danno dei clienti.
In questi casi, chi risarcisce i danni subiti?
Il titolare del negozio (e/o i suoi dipendenti), sul quale grava l’obbligo di mantenere in sicurezza il luogo ove camminano e transitano i clienti attivando tutte le misure e le cautele per evitare di rendere il pavimento scivoloso – per esempio, collocando un portaombrelli all’ingresso del negozio oppure ponendo dei tappetini antiscivolo o cospargendo il pavimento con i trucioli – è chiamato a risarcire i danni patiti a seguito della caduta.
Infatti, sull’esercente – custode del medesimo e obbligato a porre in essere tutte quelle cautele e diligenze del caso – vige un principio di responsabilità oggettiva ovvero di responsabilità che sussiste a prescindere dalla presenza o meno di profili di colpa o di dolo.
A nulla vale il fatto che il cliente avrebbe dovuto prestare la massima attenzione e diligenza vista la situazione di pericolo in sé e per sé assolutamente non occulta, ma visibile ed evidente a tutti, titolare del negozio compreso.
È quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 13222 del 27.06.2016.
Gli Ermellini hanno precisato che la caduta di una signora all’interno di un panificio che ha comportato alla sventurata la frattura del collo femorale sinistro è stata una diretta conseguenza della condizione del pavimento reso scivoloso dall’acqua piovana introdotta dai numerosi clienti entrati con gli ombrelli sgocciolanti avverso ai quali non è stata posta da parte del titolare del negozio e/o dei suoi dipendenti alcuna cautela.