Buche stradali: Oggi un problema particolarmente sentito in caso di insidie stradali è quello relativo al risarcimento del danno.
In caso di insidie stradali a chi spetta l’onere della prova?
In una città normale, la manutenzione delle strade dovrebbe essere il minimo sindacale, invece sempre più spesso le nostre strade cittadine si presentano costellate da buche che causano rotture di pneumatici, danni vari alle vetture, danni fisici alle persone che inciampano e cadono.
A tal proposito se si verifica un incidente, il danneggiato per poter ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare di essersi trovato di fronte ad un’insidia o ad un trabocchetto che non era visibile, non prevedibile e non evitabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
Una recente sentenza della Cassazione n. 17625/2016 ha statuito che tra gli oneri gravanti sul danneggiato allo scopo di essere risarcito, non deve né può rientrare quello della pericolosità della strada o comunque del luogo nel quale è avvenuto l’incidente.
E’ il Comune che deve dimostrare la non pericolosità della strada e che l’incidente è dipeso per colpa del danneggiato il quale avrebbe potuto evitare il pericolo con l’ordinaria diligenza.
In conclusione:
- Il danneggiato deve dimostrare: 1) l’esistenza di una buca sul manto stradale 2) l’esistenza di un nesso causale tra danno ed evento 3) deve produrre certificati che attestino il danno (caduta, rottura di pneumatici);
- Per quanto riguarda l’insidia o il trabocchetto questa ricorre in presenza di due presupposti congiunti: 1) l’elemento oggettivo della non visibilità del pericolo 2) l’elemento soggettivo della non prevedibilità dello stesso secondo le regole della comune diligenza.