Mancato rilascio casa coniugale: Cosa succede se il coniuge occupa la casa coniugale senza averne diritto?
L’assegno di mantenimento è disciplinato dall’art. 156 c.c. il quale recita testualmente che il Giudice pronunciando la separazione stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
I presupposti per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento sono: 1) la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente 2) la mancanza da parte del beneficiario di adeguati redditi propri 3) la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi.
L’assegno di mantenimento spettante al coniuge privo di adeguati redditi propri deve essere tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, non avendo rilievo che il coniuge richiedente abbia eventualmente tollerato, subito o accettato un tenore di vita più modesto.
L’assegno di mantenimento non dà diritto al coniuge beneficiario di occupare la casa coniugale.
A conferma di ciò, il Tribunale di Padova con sentenza n. 1906/2016 ha stabilito che deve lasciare immediatamente la casa di proprietà dell’ex, il coniuge che ha continuato in mala fede ad occuparlo abusivamente, nonostante la sentenza di separazione non avesse disposto a suo favore l’assegnazione, ma soltanto un assegno di mantenimento.
La legge riconosce al proprietario di una unità immobiliare occupata senza titolo da altri a richiedere il risarcimento del danno patito.
Ciò significa, che il proprietario dell’immobile che vuole far valere il suo diritto dovrà allegare i fatti da cui il Giudice, anche attraverso elementi presuntivi semplici, potrà riconoscere in suo favore una certa cifra di denaro a ristoro del pregiudizio.
Per la quantificazione di detta somma la consolidata giurisprudenza utilizza il parametro del “valore locativo” del bene ovverosia commisura il danno secondo i parametri dei canoni di locazione correnti sul mercato.
Ciò vuol dire che il coniuge che occupa abusivamente la casa coniugale dovrà pagare l’affitto al proprietario dell’immobile secondo i canoni di locazione correnti sul mercato.