Divorzio nuova famiglia : Tra i motivi di estinzione della corresponsione dell’assegno di mantenimento vi è il passaggio a nuove nozze del coniuge beneficiario.
Oggigiorno, però, dopo il fallimento di un primo matrimonio, si tende sempre più a convivere con un nuovo compagno come coppia di fatto, piuttosto che convolare a nuove nozze.
Giurisprudenza è oramai concorde nel ritenere che anche la convivenza more uxorio – alla stregua del matrimonio – possa comportare il venir meno dei presupposti per la corresponsione dell’assegno divorzile.
Infatti, gli Ermellini con l’ordinanza n. 19345/2016 – sulla scia del precedente orientamento (Cfr. Cass. 6855/2015 e 23411/2015) – hanno ribadito la perdita definitiva dell’assegno.
La Cassazione ha così rigettato il ricorso di una donna che aveva impugnato la sentenza dei Giudici di merito che gli avevano negato l’assegno divorzile dal momento che la stessa si era rifatta una vita ed una famiglia.
Non è stato accolto il ricorso della donna che lamentava, tra gli altri, il fatto che, comunque, non poteva fare affidamento sul contributo del nuovo partner che aveva preso un’altra strada, essendo la convivenza conclusa, e che lei non possedeva mezzi di sostentamento adeguati.
Per la Corte, infatti, “l’instaurazione di una nuova famiglia, anche se di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, cosicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.”.
“La formazione di una famiglia di fatto – proseguono i Giudici della Suprema Corte – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole che si caratterizza con l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e quindi esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge, il quale deve considerarsi oramai definitivamente esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile”.
Quindi, anche se il successivo e nuovo legame si rompe, l’assegno non è più dovuto essendoci un esonero definitivo dall’obbligo posto a carico dell’ex coniuge.