Disoccupazione assegno mantenimento: La somministrazione periodica dell’assegno di mantenimento per la moglie e di contributo al mantenimento per gli eventuali figli minorenni o maggiorenni non indipendenti economicamente viene stabilita in sede di separazione e divorzio dal Giudice.
Tale assegno, su istanza di parte, laddove sopravvengono nuovi e giustificati motivi, può essere revocato oppure modificato (elevato o ridotto a seconda dei casi).
Una delle possibili “nuove circostanze” per le quali è possibile chiedere la modifica dell’importo dell’assegno è certamente il miglioramento delle condizioni reddituali o economiche sia del coniuge beneficiario dell’assegno (perché ha iniziato o trovato un’attività lavorativa più remunerativa) che del coniuge obbligato.
Ma cosa succede se la situazione economica del coniuge obbligato ha subito un peggioramento tanto da causare la perdita del lavoro? Fino a che punto, il coniuge “più sventurato” deve corrispondere l’assegno periodico?
L’orientamento maggioritario della Suprema Corte è concorde nel sostenere che la mancata – e volontaria – corresponsione del mantenimento costituisce un reato perseguibile ai sensi dell’art. 570 c.p. per “violazione degli obblighi di assistenza famigliare”.
E, ancora più recentemente, la Suprema Corte – Sezione Penale con sentenza n. 42542/2016 ha sancito che il mero stato di disoccupazione e il limitarsi a fare regali al figlio non è sufficiente per evitare la condanna ai sensi del reato ex art. 570 c.p.
Gli Ermellini, infatti, hanno confermato la sentenza di secondo grado della Corte d’Appello di Trento che aveva condannato un padre che non aveva corrisposto l’assegno mensile stabilito in sede di separazione per ad € 150,00.
L’uomo giustificava tale inadempienza con il suo stato di disoccupazione (nonostante fosse iscritto alle liste di collocamento) e alla mancanza di altri fonti di reddito.
Per la Suprema Corte, infatti, rileva il fatto che l’uomo non solo non era a conoscenza del suo stato di disoccupato al momento della pronuncia del giudice della separazione, ma anche la circostanza che, pur essendo dotato di adeguata capacità lavorativa, dopo essersi iscritto nelle liste di collocamento non si era adoperato attivamente per ricercare effettivamente un’occupazione, andandosene anzi per alcuni mesi nel suo Paese d’origine, il Marocco e non mostrando interesse per la bambina.
La Corte di legittimità ha poi ribadito che la donazione di regali non può sostituire la corresponsione dell’assegno di mantenimento dal momento che integra il reato ex art. 570 c.p. secondo comma, la condotta del soggetto obbligato che, non versando in uno stato di indigenza determinativo dell’assoluta impossibilità di contribuire al mantenimento della prole, si limita ad effettuare versamenti occasionali, ovvero sostituisce arbitrariamente la somma di denaro stabilita dal Giudice civile con “regalie” di beni voluttuari o comunque inidonei ad assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie”.