Nel mondo del diritto, tra giuristi, ma soprattutto all’interno delle aule dei Tribunali italiani, è ancora aperto il dibattito circa la giusta e corretta individuazione riguardo la differenza tra le spese ordinarie e quelle straordinarie attinenti al soddisfacimento del benessere e dei bisogni della prole, una volta che la relazione coniugale o more uxorio tra i genitori entra in crisi.
In sede di separazione o divorzio dei coniugi, infatti, il Giudice, sia che si opti per l’affidamento condiviso (ritenuto, oramai, la regola dopo l’entrata in vigore della Legge n. 54/2006) sia per l’affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori (ipotesi eccezionale e relegata solo laddove ricorrano presupposti gravi e pregiudizievoli per il minorenne), determina “la misura e il modo in cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione della prole”, oltre a stabilire “la corresponsione di un assegno periodico”.
Viene così disposto a carico del genitore non collocatario (o non affidatario) l’obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni (laddove non economicamente sufficienti ed indipendenti), annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, oltre ad una percentuale (in genere il 50%) relativa all’entità delle cosiddette “spese straordinarie”.
Ed è proprio in tale circostanza che sorgono dubbi circa l’individuazione delle spese ritenute “straordinarie” e il distinguo delle medesime dalle spese “ordinarie”, proprio a seguito dell’assenza di disposizioni o norme che le definiscano in termini precisi, analitici e puntuali, facendo così ricadere sul singolo Magistrato o Avvocato, specie laddove sorgono contrasti tra i genitori, l’onere di valutare, caso per caso, quali spese vadano ascritte all’una o all’altra categoria.
In alcune città italiane (Bolzano, Verona, Vicenza, Lucca, Firenze), tali spese sono analiticamente divise secondo protocolli pubblicati dal Tribunale.
È bene ricordare che, per quanto concerne le “spese ordinarie”, il genitore non collocatario (o non affidatario) vi contribuisce già attraverso la corresponsione dell’assegno periodico disposto a suo carico, inglobamento che non sussiste, invece, per le “spese straordinarie”, le quali non potranno mai ritenersi comprese ed incluse in modo forfettario all’interno della somma determinata dal Giudice e da corrispondere tramite l’assegno periodico.
Ciò premesso, l’indirizzo maggioritario e prevalente della giurisprudenza è concorde nel ricomprendere tra le “spese ordinarie” quelle destinate a soddisfare i bisogni e le esigenze quotidiane del minore, riconoscendo, invece, in quelle “straordinarie” gli esborsi dettati da esigenze specifiche, eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, non preventivamente quantificabili o determinabili in anticipo e, spesso, dall’importo quantomeno apprezzabile o significativo.
Nella realtà succede non di rado che il coniuge collocatario (o affidatario), dopo aver sostenuto in prima persona le spese di carattere straordinario, si rivolga, in un secondo momento, al genitore non collocatario per richiedere il rimborso della parte spettante, vedendosi tuttavia negato il rimborso di tali spese perché ritenute del tutto ordinarie e pertanto rientranti nell’assegno periodico magari già corrisposto o perché detta spesa non è stata decisa concordemente da entrambi i genitori, ma anzi in modo unilaterale ed arbitrario dal genitore affidatario, cosicché nulla può essere a lui addebitabile.
È doveroso ricordare, quindi, che sul genitore che intende richiedere il rimborso delle spese sostenute ricade l’onere di fornire la prova di aver provveduto a consultare preventivamente l’ex coniuge al fine di ottenere il suo pieno consenso, rendendo così lo stesso consapevole e conscio delle decisioni di maggior interesse e rilevanti che riguardano il minore.
Infatti, proprio alla luce del principio di bigenitorialità, “si presume un’attiva collaborazione dei genitori, anche separati, nella elaborazione e realizzazione del progetto educativo comune, imponendo pertanto, nell’accertamento della paternità delle singole decisioni, quanto meno di quelle più importanti, la verifica che le stesse siano state assunte sulla base di effettive consultazioni tra i genitori e quindi con il consapevole contributo di ciascuno di essi”.
È dunque chiaro che l’assenza di qualsiasi preventiva consultazione con il genitore non collocatario (o non affidatario) circa le scelte e le decisioni di maggiore interesse relative a qualunque profilo ed aspetto della vita del minore (scolastico, salute, ludico) e che comportano una “spesa straordinaria”, quali per esempio l’iscrizione ad una scuola privata, esclude che la stessa possa essere rimborsata qualora l’altro genitore non sia d’accordo e non si tratti di una spesa indispensabile.
Ora, solo a titolo esemplificativo, è opportuno individuare i diversi tipi di spese che possono essere annoverate tra le “spese ordinarie” e quelle “straordinarie”, secondo le più recenti sentenze.
Per quanto riguarda il profilo scolastico/educativo del figlio minorenne, i Giudici italiani sono concordi nel ricondurre tra le spese ordinarie l’acquisto di libri scolastici, il materiale di cancelleria, l’abbigliamento consono per lo svolgimento di attività fisica, la quota di iscrizione alle gite scolastiche, contrariamente ai viaggi di studio all’estero, le ripetizioni scolastiche o gli sport che rientrano invece in quelle straordinarie.
La formazione universitaria, invece, contrariamente al pensiero comune, è ritenuta spesa ordinaria, normale e durevole nel tempo ed implicante, tuttalpiù, una richiesta di modifica in aumento dell’assegno mensile.
Per quanto concerne, invece, le esigenze sanitarie, tra le spese ordinarie si ricordano: le cure ordinarie come, per esempio, le visite pediatriche, l’acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo di routine; diversamente alle spese straordinarie quali improvvisi interventi chirurgici, trattamenti psicoterapeutici, cicli di fisioterapia, le spese necessarie per l’acquisto di occhiali da vista al minore o per l’apparecchio ortodontico.
Infine, per quanto concerne l’aspetto ludico, l’acquisto del computer, del motorino, le spese necessarie per il conseguimento della patente ed il pagamento delle contravvenzioni dovute a violazione delle norme del codice della strada sono ricomprese tra le “spese straordinarie”.