Termine impugnazione delibera condominio Al fine di alleggerire la mole di lavoro dei Tribunali italiani e ridurre i costi e i tempi della Giustizia, il Legislatore con il D.Lgs. 28/2010 ha introdotto un metodo alterativo per risolvere le controversie: la mediazione!
Questa è un’attività svolta da un professionista con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole tra le Parti per la composizione di una controversia.
All’esito dell’incontro preliminare di programmazione, le parti decidono se concludere la mediazione con un accordo che è un valido titolo esecutivo oppure proseguire la mediazione o ancora, in caso di mancato accordo, terminare la procedura di mediazione e andare in giudizio.
Esistono due tipi di mediazione: quella obbligatoria per legge o voluta dal Giudice come condizione di procedibilità del processo, e quella facoltativa, cioè scelta volontariamente dalle Parti.
Le controversie condominiali sono tra le materie rientranti nella mediazione obbligatoria, pena l’improcedibilità della domanda.
In particolare, le impugnazioni di delibere assembleari sono il caso più dibattuto all’interno delle aule italiane.
L’art. 1137 c.c. prevede un termine di decadenza di 30 giorni decorrenti per i condomini presenti dalla data dell’assemblea, per quelli assenti dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza.
Ma questi 30 giorni, con la proposizione della mediazione, si interrompono o sono sospesi?
Il decreto legislativo prevede che dal momento della comunicazione alle altre parti la domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta e se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza (30 giorni), decorrente dal deposito del verbale negativo presso la segreteria.
Si rammenta che gli effetti dell’istanza di mediazione decorrono dalla comunicazione alle altre parti, non dal deposito presso l’Organismo di Mediazione.
Pertanto, un’istanza depositata entro i trenta giorni, ma comunicata dall’Organismo dopo la scadenza del termine implica la decadenza dall’impugnativa.
Per diminuire il rischio, è opportuno quindi comunicare personalmente alle altre parti l’istanza e la data del primo incontro con ogni mezzo ritenuto più idoneo.
Inoltre, bisogna chiarire se la domanda di mediazione interrompe o sospende il decorso del termine ai fini dell’impugnazione della delibera. Con sentenza n. 13360 del 02.12.2016, il Tribunale di Milano è tornato sul tema ribadendo che il termine di trenta giorni riprende nuovamente e interamente a decorrere dalla data di deposito del verbale negativo di mediazione preso la segreteria dell’Organismo.