In tema di circolazione stradale, vige il principio oramai consolidato e confermato da una recente sentenza della Corte di Cassazione, secondo il quale “il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore “luce verde”, non è esentato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida, che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell’incrocio” (Cassazione civile, sezione III, 27 giugno 2000, n. 8744).
Risulta chiaro che, ai sensi dell’art. 2054 del codice civile si configura in capo a ciascun conducente nello scontro tra veicoli una responsabilità risarcitoria.
Ma cosa succede, tuttavia, nel caso in cui tutti i semafori posti ad un incrocio, a causa di un anomalia del funzionamento medesimo, segnalino contemporaneamente la luce verde?
In una simile ipotesi, risulterebbe evidente che ciascun conducente, facendo totale affidamento sulla presenza del semaforo segnalante la luce verde a proprio favore, affronterebbe l’incrocio senza preoccupazione né cura alcuna, determinando una responsabilità solidale in capo a ciascun conducente che ha concorso in egual misura a produrre il danno.
La Sezione III della Suprema Corte con sentenza n. 14927 del 6 settembre 2012 non è dello stesso avviso.
In caso di sinistro stradale, in particolare di uno scontro tra veicoli in marcia causato dal malfunzionamento del semaforo, la Corte di Cassazione ha stabilito che non sussiste alcuna responsabilità risarcitoria in capo al singolo conducente coinvolto, bensì, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile (obbligo di custodia), una responsabilità solidale in capo sia al Comune quale proprietario del tratto stradale che all’impresa manutentrice dell’impianto, soggetti sui quali grava, a vario titolo, la custodia e relativa manutenzione della res, nella fattispecie il semaforo.
In tale fattispecie, appare chiaro che tutti i conducenti coinvolti nello scontro, di fatto, assumono le vesti di parte danneggiata, maturando pertanto il diritto al risarcimento integrale.