Buone notizie per le donne! Il Tribunale di Trento ha riconosciuto il risarcimento a una signora che era caduta a causa di una grata in cui si era rimasto incastrato il tacco della sua scarpa.
Prendendo in esame l’intera vicenda, il Tribunale ha individuato nell’articolo 2051 cod. civ., la norma che regola la fattispecie, che stava anche alla base della domanda risarcitoria dell’attrice; affinché essa venga applicata è sufficiente per la parte dimostrare la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, oltre fatto storico, ovvero l’avvenimento che ha portato alla caduta.
Il rapporto di custodia sussisteva in quanto il posto in cui si è verificato il sinistro era una zona di proprietà condominiale immediatamente adiacente allo stabile, quindi sulla stessa il condominio avrebbe dovuto esercitare un effettivo e continuativo controllo.
Dalle testimonianze emerse durante il processo, è emerso che la signora fosse caduta proprio in conseguenza del fatto che vi era una fessura più ampia tra i listelli della griglia, fessura che ha fatto sì che la scarpa si incastrasse, facendola cadere.
Del resto, anche sul piano logico, il fatto che l’attrice fosse caduta in avanti, come dimostrato dalle contusioni subite al volto, induceva a ritenere che la caduta fosse avvenuta poiché il piede veniva trattenuto dalla scarpa che si era incastrata, e non perché l’attrice fosse scivolata.
La responsabilità per cose in custodia trova un limite solo nel caso fortuito che è stato escluso nella fattispecie, in quanto non poteva essere ritenuta colposa la scelta dell’attrice di percorre quel tratto di via poiché essa era destinata al transito pedonale; inoltre, per come era strutturata la grata non era visibile con immediata evidenza la zona pericolosa.