Sono decisamente all’ordine del giorno le liti condominiali dovute a rumori molesti provenienti, soprattutto nel periodo estivo, dal motore dei condizionatori ubicati sui balconi degli immobili.
Laddove tali emissioni eccedano i limiti della normale tollerabilità può essere comminata una sanzione penale per disturbo del riposo delle persone ai sensi dell’art. 659 c.p., ma anche, sotto il profilo civilistico, la condanna al risarcimento dei danni morali patiti a causa di tali emissioni.
Orbene, la Suprema Corte con sentenza n. 28874 del 08.07.2013 ha dichiarato il gestore di un esercizio commerciale colpevole ai sensi dell’art. 659 c.p., condannandolo al pagamento dell’ammenda di € 200,00 – oltre al risarcimento dei danni morali da liquidarsi in separato giudizio civile – poiché aveva fatto installare dei condizionatori particolarmente rumorosi le cui emissioni – che eccedevano la normale tollerabilità – potevano essere percepite nelle unità immobiliari sovrastanti fino all’appartamento sito al quarto piano dell’edificio, nel quale erano stati riscontrati, dopo una rilevazione da parte dell’esperto dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, ben 56 decibel.
La difesa del gestore dell’attività commerciale, denunciato proprio dalla coppia che viveva al quarto piano alla quale detti rumori risultavano oramai non più sopportabili e intollerabili, tali da essere sentiti anche a finestre chiuse, sosteneva che detto “reato era integrato solo da una rumorosità idonea ad arrecare disturbo ad un pluralità di persone e non ai soli vicini: nel caso concreto questo non era stato accertato e dunque veniva a mancare un elemento essenziale della fattispecie penale”.
Gli Ermellini hanno invece precisato che è sufficiente, ai fini del reato di cui sopra, “l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal Legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna – nella fattispecie la coppia del quarto piano – se ne possa lamentare”.