Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, in quanto la controversia deve svolgersi in maniera unitaria fra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno).
La Cassazione, nella sentenza 18764 del 7 agosto 2013, ha escluso che si possa avere un differenziato giudizio di responsabilità fra questi tre soggetti coinvolti e ha chiarito che la risultanza del C.i.d. non può avere valore di confessione, non solo perché potrebbe non rappresentare un dato sfavorevole per colui che ha confessato, stante la sua responsabilità anche quale conducente, ma pure in applicazione del principio di libera valutabilita’ della confessione del litisconsorte.
Infatti, l’articolo 2733 c.c. comma 3, presuppone che, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti può essere liberamente apprezzata dal giudice (Cfr. Cass., S.U., 5 maggio 2006, n. 10311).
Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice.