Soprattutto in tempi di grave crisi come questi, i Giudici dei Tribunali italiani sono sempre più alle prese con migliaia di procedura di sfratto.
La causa più ricorrente del procedimento di sfratto è certamente il mancato pagamento da parte del conduttore dei canoni di locazione entro il termine stabilito nel contratto.
Si ricorda che per essere considerati morosi è sufficiente il mancato pagamento anche di una sola rata del canone e che tale situazione si protragga per oltre 20 giorni dal termine convenuto nel contratto, oppure il mancato pagamento degli oneri accessori che risultino superiori a due mensilità di canone. In tale ipotesi il locatore ha la facoltà di richiedere, contestualmente allo sfratto, l’ingiunzione al pagamento dei canoni e degli oneri accessori fino a quel momento non ancora pagati.
Ma che cosa succede se l’inquilino paga i canoni dovuti solo dopo la notifica dell’atto di citazione e prima dell’udienza fissata avanti al Giudice?
Orbene, nella recente sentenza n. 21156 del 17.09.2013 – gli Ermellini hanno respinto il ricorso in Cassazione presentato da un inquilino moroso che aveva sanato il proprio debito residuo, accumulatosi per diversi mesi, solo dopo la notifica della citazione di sfratto e prima dell’udienza fissata avanti al Giudice.
I Giudici hanno sostenuto che “la circostanza per la quale il locatore abbia tollerato nel tempo tale inadempienza non prova che sia intervenuto un accordo tra le Parti sulla possibilità di pagare il canone in ritardo ed in misura ridotta”.
E ancora, la circostanza che “dopo la notifica dell’atto di intimazione di sfratto per morosità l’inquilino abbia pagato tutti i canoni dovuti, non incide sulla valutazione della gravità dell’inadempimento, che deve effettuarsi rispetto al momento in cui il locatore è stato costretto ad adire il Giudice per ottenere il pagamento”.
La Suprema Corte ha pertanto confermato la sentenza emessa in sede di appello, ribadendo che, nonostante l’inquilino avesse corrisposto puntualmente i canoni locatizi solo in modo parziale, è pur sempre presente uno stato di morosità protrattasi per diversi mesi e che consiste comunque in un grave inadempimento a danno del proprietario dell’immobile, tale da legittimare comunque lo sfratto.