L’art. 1669 c.c. prevede che l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente se gli immobili costruiti, entro dieci anni dal compimento, si rovinano in tutto o in parte a causa di un vizio del suolo o di un difetto della costruzione purché la denunzia sia fatta entro un anno dalla scoperta.
Ma da quando si deve esattamente far decorrere il termine per tale denunzia?
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20644/2013, ha precisato che ai fini del computo del termine annuale posto dall’art. 1669 c.c. per effettuare la denunzia deve aversi riguardo alla “scoperta” del vizio, ovvero la conoscenza sia della gravità dei difetti sia del collegamento causale di essi con l’attività progettuale e costruttiva espletata dall’appaltatore.
Per cui, si deve ritenere che il termine di prescrizione per la denunzia di gravi vizi da parte del committente inizi a decorre solo quando vengono effettuati idonei accertamenti tecnici, che provino la riconducibilità di tali vizi all’opera dell’appaltatore.
Gli Ermellini hanno ammonito sul fatto che il ricorso ad un accertamento tecnico non debba comunque diventare un escamotage per il danneggiato di essere rimesso in termini quando aveva già avuto conoscenza delle cause dei vizi dell’immobile.
Quindi competerà al giudice del merito stabilire se la conoscenza dei vizi da parte del danneggiato e la loro riconducibilità causale a colpe dell’appaltatore fosse tale da consentire una loro consapevole denunzia prima di avere un parere di un perito in giudizio.