Capita spesso che gli utenti della strada, in mancanza di sufficienti o adeguate aree di parcheggio, sostino le proprie vetture in spazi in realtà riservati alla sosta di veicoli degli organi di polizia stradale, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, in violazione dell’art. 7 comma 1, lett. d) del Codice della Strada.
Recentemente, avverso la sentenza di accoglimento di un’ opposizione alla sanzione amministrativa per violazione dell’art. 7/1-14, emessa sia dal Giudice di Pace che, in secondo grado, dal Tribunale, il Ministero degli Interni proponeva ricorso in Cassazione lamentando che il Giudice aveva ritenuto determinante l’irregolarità del segnale di divieto per esimere l’opponente – in qualità di utente della strada – dall’obbligo di rispettarne la prescrizione.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 25771 del 15.11.2013, ha ritenuto che l’obbligatorietà della prescrizione contenuta nel segnale di sosta – provvedimento finalizzato più che alla sicurezza della circolazione dei veicoli, alla salvaguardia di altri interessi pubblici, quali l’ambiente, la quiete pubblica, i beni architettonici – deve ritenersi condizionata alla legittimità del provvedimento amministrativo che l’ha imposta, sebbene su tale legittimità non incida l’eventuale mancanza delle indicazioni che vanno riportate sulla parte posteriore del segnale, così come disposto dall’art. 77 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
Questa norma, infatti, impone che, sul retro del segnale venga indicato l’ente o l’amministrazione proprietaria della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il suddetto segnale, contestualmente all’anno di fabbricazione e al numero dell’autorizzazione concessa dal Ministero alla ditta, oltre agli estremi del provvedimento (ordinanza) sulla base del quale è stato apposto.
Ne consegue che, per ritenere sussistere una violazione, è necessario che l’Amministrazione dimostri la presenza sul retro del cartello di divieto di tutti gli elementi sopra indicati.
Il precetto da rispettare, pertanto, è quello contenuto nel provvedimento che disciplina la circolazione, mentre il cartello stradale costituisce il solo mezzo con il quale si porta a conoscenza del pubblico l’avvenuta emanazione di quel provvedimento.
Non è quindi sufficiente la mera esistenza del cartello stradale, occorrendo invece la prova che questo fosse stato apposto legittimamente e cioè in base ad un legittimo provvedimento dell’organo competente a disciplinare, in quella zona, la circolazione e che sono state apposte tutte le dovute indicazioni.