Può accadere che il genitore affidatario del figlio ostacoli il diritto di visita dell’altro genitore.
Ma quali conseguenze si possono configurare in capo al coniuge che viola il diritto di visita dell’ex?
In merito a ciò si è recentemente espressa la Cassazione con la sentenza n. 17594 del 17 aprile 2013 che ha ritenuto penalmente responsabile, ai sensi dell’art. 388 codice penale (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), il genitore affidatario del minore, che viola il diritto di visita dell’altro genitore, se non riesce a dimostrare, mediante testimoni, che l’incontro è saltato a causa di un categorico rifiuto del bambino.
Nella fattispecie una mamma aveva violato il diritto di visita dell’ex, sostenendo che fosse stato il figlio a rifiutare l’incontro con il padre al punto tale da aver avuto una crisi isterica. Tuttavia, tale circostanza che avrebbe indotto la madre a non affidare il bambino al padre, non trova alcun riscontro in atti, né nelle deposizioni testimoniali.
La Corte di Cassazione stabilisce dunque un certo rigore nel diritto di visita di entrambi i genitori: diritto che non può essere eluso con semplici scuse se non adeguatamente supportata da prove testimoniali.