Va disattesa la richiesta del padre di disporre il versamento del mantenimento direttamente ai figli maggiorenni, giustificandosi l’obbligo di versamento alla madre in considerazione del fatto che i figli convivono con la stessa, la quale provvede a tutte le loro necessità. Questo è quanto recentemente affermato dalla Cassazione nella sentenza 25300/2013.
Nella fattispecie, un genitore ricorreva contro la sentenza di divorzio, in quanto questa non prevedendo che il mantenimento fosse corrisposto direttamente al figlio maggiorenne, violava a suo dire l’art. 155 quinquies del Codice civile, ove viene specificatamente prevista la possibilità di corrispondere direttamente l’assegno di mantenimento al figlio.
A tale ultimo riguardo va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte formatasi sulla base della disciplina anteriore all’entrata in vigore della Legge 8 febbraio 2006, n. 54 (cui si deve l’introduzione dell’articolo 155 quinquies c.c.), secondo cui sia il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, sia il genitore con cui questo vive sono legittimati iure proprio a pretendere quanto dovuto dall’altro genitore per il mantenimento del figlio stesso.
Il figlio è legittimato in quanto titolare del diritto al mantenimento, il genitore convivente è illegittimo in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell’altro genitore per le spese necessarie per tale mantenimento, cui egli materialmente provvede; quindi si tratta di due diritti autonomi, anche se concorrenti, dunque non di un medesimo diritto attribuito a più persone.
In conclusione la Cassazione ha affermato che “giammai potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell’avente diritto.”