In passato la giurisprudenza italiana escludeva sempre e comunque la risarcibilità del danno da perdita dell’animale domestico… Ma le cose stanno cambiando!
Nella fattispecie due signore hanno adito il Tribunale di Milano affinché venisse condannato al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale il loro vicino di casa, il quale aveva colpito con un fucile ad aria compressa la loro gatta provocandone la morte, dopo una lunga agonia.
Il Giudice rilevando che la condotta dolosa integrava gli estremi del reato di cui all’art. 544 ter c.p. e considerando che il convenuto era reo confesso ha ritenuto che il danno non patrimoniale fosse risarcibile.
Durante il processo è emerso infatti che le signore nutrivano per il defunto gatto un grande affetto che non può definirsi futile in quanto tra proprietario ed animale vi era un rapporto tale da appagare esigenze relazionali-affettive certamente meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico.
Il danno morale è stato pertanto riconosciuto e liquidato in € 2.000,00 per ciascuna parte attrice.
Quanto al danno patrimoniale, il Giudice Meneghino ha affermato che qualora il proprietario si prodighi in spese veterinarie per curare il proprio animale (seppure quest’ultimo privo di valore economico), tale condotta è finalizzata indubbiamente al mantenimento e al “ripristino” del rapporto affettivo con l’animale.
Dunque, non pone in essere una condotta conforme ai delineati principi di diligenza e correttezza chi affronti spese veterinarie addirittura superiori al possibile risarcimento del danno compensativo della perdita di tale rapporto.
Quindi a fronte degli esborsi veterinari pari ad € 8.500,00, sono stati solo liquidati € 2.000,00 per ciascuna attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.