Durante la fase presidenziale di un procedimento di separazione giudiziale, in attesa della sentenza definitiva (che può essere pronunciata anche dopo alcuni anni), il Giudice adotta i cosiddetti “provvedimenti temporanei e urgenti “ che ritiene opportuni a tutela del coniuge più debole e della prole, disponendo sin da subito a carico del coniuge economicamente “più forte” l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento.
Tuttavia, a conclusione della fase di merito, il Giudice può emettere una sentenza che – alla luce di un mutamento significativo delle condizioni economiche dei coniugi avvenuto nelle more del procedimento – riduce il quantum dell’assegno fino a quel momento versato o, addirittura, esclude il diritto stesso a percepire tale sostentamento.
In questi casi, il coniuge inizialmente gravato da tale obbligo non ha alcun diritto al rimborso (totale o parziale che sia) delle somme fino a quel momento versate al coniuge beneficiario.
In tale senso è intervenuta la Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 23409 del 16.11.2015, ha escluso, a seguito della richiesta di rimborso formulata dall’ex coniuge, tale possibilità.
Gli Ermellini hanno sottolineato che: “la decisione che nega il diritto al coniuge al mantenimento o ne riduca la misura non comporta la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte in forza di precedenti provvedimenti non definitivi, qualora per la loro non elevata entità tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all’eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare e debba presumersi, proprio in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale”.