Mantenimento attitudine al lavoro: In sede di separazione personale dei coniugi, il Giudice stabilisce il quantum dell’assegno di mantenimento periodico a favore del coniuge economicamente più debole.
Il Giudice stabilisce il quantum alla luce di vari fattori quali, su tutti, le capacità economiche e reddituali di entrambi le parti.
Per valutare la situazione economica, i coniugi, soprattutto se si tratta di separazione giudiziale, devono depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi al fine di agevolare il Giudice in tale ardua missione: tali documentazioni fiscali non vincolano, tuttavia, l’organo giudicante, il quale può esercitare pienamente la propria discrezionalità, fondando la propria decisione su altre prove, come, per esempio, l’esame del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dai coniugi.
La situazione economica, più o meno agiata, comprende sia il lavoro e il conseguente reddito, che ogni bene immobile (appartamenti) e mobile (oggetti di particolare valore e prestigio, titoli, azioni) suscettibile di una valutazione economica.
Recentemente, la Suprema Corte con sentenza n. 789/2017 in materia di mantenimento attitudine al lavoro, ha stabilito che non solo il lavoro già esistente, ma anche l’attitudine al lavoro proficuo dei coniugi intesa come potenzialità di guadagno – laddove venga riscontrata in termini effettivi e concreti e non semplicemente ipotizzata in astratto – è un elemento utile che può coadiuvuare il Giudice ai fini della determinazione del quantum.
Alla luce di un orientamento oramai consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte (Cfr. Cass. 14175/2016/ Cass. n. 19194/2015), gli Ermellini hanno altresì sottolineato che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli avuti con il nuovo partner, pur non determinando in automatico una riduzione degli obblighi di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione – dovrebbe essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni di separazione, quindi, alla revisione del quantum dell’assegno al coniuge beneficiario.