Patti prematrimoniali divorzio : A differenza dei Paesi anglosassoni e dei cugini francesi, in Italia gli accordi prematrimoniali che regolano, sin da prima del matrimonio stesso, gli aspetti economici (assegno mantenimento, trasferimento di immobili, quote ecc…) che verranno affrontati in caso di rottura, sono ancora proibiti.
Infatti, nonostante la proposta di legge n. 2669/2014, a firma degli onorevoli Morani e D’Alessandro, l’iter legislativo è rimasto in standby e tali accordi non son decollati.
A riprova, segnaliamo che, recentemente, il Tribunale meneghino, in sede di divorzio, aveva disposto a carico dell’ex coniuge l’obbligo di corrispondere a favore dell’ex moglie la considerevole somma di € 3.300 mensili, oltre al versamento di ulteriori € 4.000 a titolo di contributo al mantenimento del (grazie al cielo) unico figlio.
In secondo grado, si è assistito ad una riduzione dell’assegno ad € 2.000 per la donna e € 1.500 per il figlio.
Il Giudice di secondo grado ha poi rilevato che il marito aveva versato alla moglie nel lontano 2006 una somma di circa € 2 milioni di euro, ritenendo che in tal modo, il marito avesse inteso corrispondere alla moglie, una tantum, “quanto le sarebbe spettato per assegno di mantenimento ed assegno divorzile”.
La sentenza di secondo grado è stata così impugnata perché il Giudice di seconde cure ha attribuito alla dazione di tale somma “la valenza di corresponsione una tantum non solo dell’assegno di separazione, ma anche di quello divorzile”.
Sul punto, la Cassazione, con sentenza n. 2224 del 30.01.2017, ha osservato che la sentenza impugnata contrasta con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale “gli accordi preventivi aventi ad oggetto l’assegno di divorzio sono affetti da nullità”.
A parere degli Ermellini, infatti, gli accordi con i quali i coniugi, già in sede di separazione, stabiliscono patti in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi perché la causa è illecita in quanto contraria all’art. 160 c.c., che esprime la totale e radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale.
Non si possono tenere in conto tali accordi quando limitano o addirittura escludono il diritto del coniuge economicamente più debole né quando soddisfano pienamente tali esigenze perché una preventiva pattuizione, specie se allettante e condizionata dalla mancata opposizione al divorzio, potrebbe determinare il consenso a porre fine anche agli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, si va a snaturare l’essenza e la funzione dell’assegno divorzile che è quello di assistere il coniuge più fragile economicamente e tale fragilità non può essere preventivamente delineata, poiché dipende da vari fattori ed imprevisti.
Ad oggi, pertanto, per i coniugi non è possibile già in sede di separazione o anche precedentemente accordarsi sul quantum di un ipotetico assegno di divorzio o sulle altre questioni economiche.