“Tra suocera e nuora tempesta e gragnuola”: questo proverbio, in verità, descrive il reale rapporto, non sempre felice, tra suocera e nuora.
E se tale rapporto non può dirsi allegro e sereno quando i coniugi convivono sotto il medesimo tetto, diviene ancora più complicato e si inasprisce maggiormente quando questi si separano.
Una recente pronuncia della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 47500/2012 ha dichiarato definitiva la pena inflitta in secondo grado (sei mesi di reclusione, ridotti a quattro in secondo grado per violazione dell’art. 614 del codice penale [violazione di domicilio]) ad una suocera novantenne che, con la scusa di dover assistere il proprio figlio ricoverato in ospedale, si era “collocata” nell’ex casa coniugale ove oramai viveva soltanto la nuora, poiché il marito – seppure separato di fatto – si era trasferito in un’altra città.
Nelle motive della sentenza emessa, i Giudici hanno rigettato il ricorso presentato dall’anziana donna, statuendo che “nel caso in cui, a seguito di una separazione – anche di fatto – uno dei coniugi ha abbandonato la casa coniugale, trasferendosi altrove, l’unico titolare del diritto di esclusione dei terzi va individuato nel solo coniuge rimasto nell’abitazione, con conseguente configurabilità del delitto di violazione del domicilio nei confronti di chiunque si introduca o sui intrattenga contro la volontà tacita o espressa di quest’ultimo, oppure con l’inganno “.
Pertanto, in caso di separazione legale o di fatto laddove sia stato posto in essere accordo intercorso tra gli stessi coniugi spetta soltanto al coniuge cui è assegnata la casa coniugale il diritto di escludere chiunque (suocera o ex marito) rimanga nell’abitazione senza il proprio consenso.