Bed and Breakfast regolamento condominiale : Non sono pochi gli italiani che, per “sbarcare il lunario”, concedono in locazione le proprie case di proprietà come investimento o, se molto grande, alcune camere, anche per brevi soggiorni, come affittacamere o bed and breakfast.
Tuttavia, non sono poche le controversie che sbocciano come germogli primaverili a seguito della presenza e dell’andirivieni, negli orari più disparati del giorno e della notte, di clienti estranei al Condominio, che non sono quindi né proprietari né inquilini.
Ed ecco che il Condominio, in persona dell’Amministratore, è in prima fila nell’azionare procedimenti che vanno dal semplice atto di citazione sino a procedimenti cautelari con la richiesta, tra tutte, dell’inibizione di tali attività.
A tutela delle proprie ragioni, solitamente il Condominio adduce come motivazione che il suddetto utilizzo è contrario o incompatibile con il regolamento condominiale, in particolare, con il divieto di destinare gli alloggi privati ad uso che possa turbare la tranquillità e sicurezza dei condomini e incidere negativamente sul pacifico godimento delle proprietà.
Giurisprudenza è concorde nel ritenere che tali clausole regolamentari mirano a restringere i poteri e le facoltà dei singoli condomini che, di fatto, hanno la piena ed esclusiva proprietà e quindi libertà di disporre del proprio immobile.
Per questo motivo, tali limitazioni all’uso degli appartamenti devono essere approvate da tutti i condomini e trascritte nei registri immobiliari in modo da essere fatte valere nei confronti di terzi, oltre ad essere espresse in modo chiaro e puntuale, senza lasciare spazio ad alcuna interpretazione.
Recentemente il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18557 del 7.10.2016, confermando che tali clausole regolamentari – con i requisiti sopra ricordati – sono di per sé legittime, ha sottolineato che l’attività di affittacamere non comporta un utilizzo diverso degli immobili da quelle che sono le “civili abitazioni” e non possono quindi ritenersi automaticamente lesive, in quanto tali, per gli altri condomini .
Di contro, per poter svolgere l’attività di affittacamera, il Tribunale capitolino ha precisato che non è necessaria alcuna specifica approvazione da parte dell’assemblea (Cfr. Corte Cost. sent. 369/2008).
Inoltre, per l’accoglimento di eventuali ricorsi da parte del Condominio, ogni singolo caso dovrà essere esaminato nel concreto, alla luce anche delle prove offerte dal Condominio.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei Giudici della capitale, non è stata fornita da parte dal Condominio alcuna prova idonea e sufficiente – come per esempio i verbali redatti dalle Autorità Locali conseguenti a turbative – a far presumere un concreto ed attuale pericolo e lesione alla tranquillità, pace e sicurezza dei condomini.