Diavolo addebito separazione. Una recente e curiosa sentenza del Tribunale di Milano ha escluso l’addebitabilità della separazione alla moglie perché posseduta dal “diavolo”.
Siamo a Milano. Una signora striscia e si scuote sul pavimento della chiesa, cade vittima di improvvisi irrigidimenti o convulsioni del corpo che richiedono l’intervento di terze persone in funzione contenitiva, pur essendo di esile corporatura solleva con una sola mano una pesante panca e la scaglia contro l’altare, appare sollevarsi in aria per poi ricadere con proiezioni paraboliche a notevole distanza. Non è un film, ma purtroppo una storia vera.
Il marito esasperato da questi continui comportamenti della moglie decide di presentare domanda giudiziale al Giudice del Tribunale di Milano per chiedere la separazione con addebito alla donna.
Oramai la vita di coppia è diventata insostenibile!
Il Giudice del Tribunale di Milano con sentenza del 18 gennaio 2017 pur riconoscendo che sono stati proprio questi fenomeni a compromettere l’armonia coniugale e a causare la rottura del matrimonio, ha respinto la domanda di addebito della separazione proposta dal marito esasperato dall’ossessione religiosa della moglie perché ascritta a possessione demoniaca.
Il Giudice ha stabilito nella sentenza che tali comportamenti, pur contrari ai doveri del matrimonio e causa dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, non sono stati assunti dalla donna in maniera volontaria e consapevole.
Il Giudice, non ha ritenuto di poter addebitare la colpa della separazione alla moglie, perché costei, a detta dei medici, è priva di patologie che giustificano quei fenomeni,ella non è pazza, non agisce consapevolmente ma è agita.
Con questa sentenza il Giudice del Tribunale di Milano, ha ribadito un consolidato orientamento della giurisprudenza in tema di addebito della separazione, e cioè che l’addebito della separazione può essere richiesto da uno dei due coniugi nel caso in cui l’altro ha tenuto un comportamento contrario ai doveri matrimoniali.
Presupposto essenziale dell’addebito della separazione è un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, mentre non è richiesta la specifica intenzione di nuocere all’altro coniuge.