Il padre che non percepisce alcun stipendio può non versare ai figli l’assegno di mantenimento senza rischiare di essere condannato ai senti dell’art. 570 c.p.?
La Suprema Corte ha risposto a tale quesito nella sentenza n. 12308/2014, affermando che non è sufficiente lo stato di disoccupazione per esonerare il genitore dall’obbligo del mantenimento, ma l’imputato deve provare che non ha nessuna disponibilità finanziaria e patrimoniale.
Tale fattispecie riguarda un uomo che ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova la quale lo aveva ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 570 c.p. per l’essersi disinteressato della educazione, della crescita e del mantenimento della figlia minore.
Gli Ermellini hanno però confermato la sentenza d’Appello ritenendo che nella fattispecie il peso posto a carico del ricorrente era di assoluta modestia così da risultare in linea di principio compatibile anche con la assenza di una fonte reddituale potendo l’imputato provvedere ugualmente in forza di altre disponibilità finanziarie e patrimoniali.
In definitiva la Cassazione ha affermato che “una cosa e’ attenuare la pena in ragione di una accertata anche se non definitiva difficoltà di adempimento; altra e’ la erronea equiparazione di tale situazione di difficoltà con la assoluta impossibilità di adempiere” .
I padri separati quindi sono sempre tenuti a corrispondere l’assegno di mantenimento per i figli minorenni salvo che non si sia nell’impossibilità oggettiva e certa di provvedervi.