Rapporti figlio nuovo compagno : In sede di separazione il Giudice dispone, in linea di principio, l’affido condiviso dei figli minori con collocamento (intesa come residenza del minore) presso un solo genitore, di solito la madre.
Questo perché, alla luce del superiore interesse del minore, tendenzialmente si vuole evitare che, optando per il (poco frequente, se non davvero raro) collocamento paritario, il bambino venga considerato come una valigia, passando da una casa all’altra dei genitori e trascorrendo uguale tempo con loro.
Così, con l’affido condiviso, entrambi i genitori continuano a conservare la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, assumendo insieme le scelte fondamentali per il benessere del figlio minorenne, ma quest’ultimo conserva il proprio habitat dove è nato, cresciuto e vissuto presso il genitore al quale è stata assegnata la casa.
Al genitore non collocatario (sia nell’affido condiviso che in quello esclusivo) viene indicato un calendario di visite da rispettare tramite il quale mantenere i rapporti con il proprio figlio, solitamente una-due volte alla settimana a week end alterni.
Tali condizioni non sono ovviamente “per sempre”, ma possono essere modificate dal Giudice se il grado di litigiosità tra genitori, nel corso del tempo, diventa troppo forte e acceso tale da rendere le stesse condizioni inattuabili e contrarie al superiore interesse e bene del minore.
La domanda è se un genitore possa negare il contatto tra i figli e il nuovo partner dell’ex coniuge.
Il Tribunale di Milano con sentenza del 18.01.2017 ha respinto la richiesta di un padre che, in sede di separazione, aveva chiesto al Giudice oltre all’addebito a carico della moglie, causa tradimento, il divieto di contatto tra i figli e il nuovo compagno della donna.
Entrambe le richieste sono state rigettate.
Per quanto riguarda il tradimento non era stata fornita alcuna prova che dimostrasse come l’infedeltà fosse stata la causa determinante tale da condurre alla fine della relazione matrimoniale.
Quanto, invece, alla tematica più delicata circa l’affido e il collocamento dei figli minorenni, il Tribunale meneghino ha optato, come di consueto, per l’affido condiviso, con collocamento presso il padre ed ampia frequentazione materna e ha chiarito anche il rapporto tra i bambini e il nuovo compagno della donna.
I Giudici hanno poi rigettato la richiesta di divieto di contatti tra i figli e la nuova figura “famigliare”, alla luce della forte stabilità della nuova relazione, della nascita di un altro bambino al quale i figli di “primo letto” della donna erano molto legati e dei buoni e sereni rapporti che intercorrevano tra il nuovo compagno della donna e i di lei figli che, con il tempo avevano oramai, metabolizzato la nuova presenza.