Separazione casa coniugale box: Il Giudice, in caso di separazione e/o divorzio, non interviene mai nelle questioni relative agli aspetti più prettamente economici relativi, per esempio, la sorte della casa coniugale, a meno che non siano presenti figli minorenni o maggiorenni ma non indipendenti economicamente
Solo in presenza di figli, infatti, i Giudici italiani sono inclini ad assegnare l’intera casa coniugale – intesa quale centro di affetti, interessi, habitat presso il quale sono nati, o comunque cresciuti e hanno vissuto per maggior parte di tempo i figli minori –a prescindere dal titolo di possesso o proprietà, al coniuge collocatario, ovvero al coniuge presso il quale i figli risiedono.
Tale scelta è tesa, infatti, a garantire e tutelare il superiore ed esclusivo interesse del minore evitandogli traumi ancora più gravi rispetto alla stessa separazione dei genitori.
Ma con l’immobile, possono essere assegnate anche le pertinenze dell’immobile, ovvero box, cantine, taverne o solai?
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1433 del 21.03.2014, ha sottolineato che tali pertinenze non rientrano “nell’ambiente domestico” , non è inteso quindi come il centro di affetti , interessi e consuetudini dei figli.
È stata così rigettata, in sede di divorzio, la domanda di una donna che, oltre a all’assegnazione della casa (essendo lei il genitore affidatrio), chiedeva il pieno godimento del box.
Il box, infatti, non può intendersi come ambiente domestico divenuto con il tempo luogo di affetti, interessi e consuetudini di vitatale da determinare l crescita armoniosa dei minori.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale siculo ha pertanto assegnato la casa coniugale alla donna con cui vivono le figlie studentesse, escludendo però il box che resta quindi nella piena ed esclusiva disponibilità del marito.
Si può a gran voce dire che nell’assegnazione della casa coniugale non sono comprese le pertinenze (box e cantina) , non avendo queste alcun rilievo nell’interesse dei figli.