Decreto ingiuntivo spese condominiali Con la sentenza in commento, viene fatta luce su un interessante questione, in ordine al pagamento delle spese condominiali, sia esse ordinarie che straordinarie, prima dell’approvazione del piano di riparto.
Attraverso la sentenza n. 10621 del 28 aprile 2017, la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi sulle pretese creditorie dell’amministratore di condominio, quand’anche non fosse ancora stato approvato il piano di riparto delle spese condominiali.
Nel caso che ha dato voce alla sentenza che ci occupa, una condomina era stata condannata sia in primo grado che in Appello, al pagamento di una somma a titolo di contributo per lavori condominiali ordinari e straordinari.
La donna, ritenendo ingiusta la condanna, si è spinta fino all’ultimo grado di giudizio ricorrendo sino in Cassazione.
Nel ricorso depositato, la ricorrente a sostegno delle proprie ragioni, eccepiva l’infondatezza della pretesa creditoria da parte dell’amministratore, in mancanza dell’approvazione del piano di riparto delle spese condominiali, che dettagliasse quelle a suo carico.
La Suprema Corte, esprimendosi sul punto, ha avuto modo di evidenziare che: ‘…per il disposto degli artt. 1130 e 1131 c.c., l’amministratore del condominio ha la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti del condomino moroso per la riscossione dei contributi, senza necessità di autorizzazione da parte dell’assemblea, mentre l’esistenza o meno di uno stato di ripartizione delle spese approvato dall’assemblea rileva soltanto in ordine alla fondatezza della domanda, con riferimento all’onere probatorio a suo carico (Cass. 2452/1994; 14665/1999).
Da tale assunto normativo, si deduce che, l’amministratore di condominio ha il diritto di chiedere il contributo delle spese condominiali ed in caso di morosità agire in giudizio, anche se non è stato approvato il piano riparto delle stesse.
Ne discende quindi che il condomino ha l’obbligo di pagare la propria quota di spese condominiali, anche in mancanza dell’approvazione del piano di riparto.
Tale obbligo infatti esiste ancor prima dell’approvazione da parte dell’assemblea dello stato di ripartizione, attualizzandosi in un momento antecedente, cioè in quello in cui viene approvato il preventivo di spesa.
L’approvazione quindi del piano di riparto delle spese, non ha valore costitutivo ma solo dichiarativo del relativo credito del condomino.
In tal modo, la sola delibera assembleare, attraverso la quale si approva il preventivo di spese, costituisce prova scritta, attraverso la quale l’amministratore ha facoltà di chiedere l’emissione del decreto ingiuntivo.
In ordine a tali motivi, la Corte di Cassazione, ha quindi rigettato il ricorso presentato dalla condomina, condannandola altresì al pagamento delle spese processuali.