Una volta ricoverato in clinica o in ospedale, il paziente ha il diritto di essere informato dal personale medico sia sulla natura del trattamento sanitario al quale viene sottoposto che sulle possibili conseguenze, soprattutto laddove queste possono risultare rischiose, negative o, comunque, causino effetti collaterali.
Non solo.
Il medico ha infatti il dovere di informare il paziente anche sulla presenza o meno dei macchinari disponibili nella struttura sanitaria.
Succede purtroppo troppo spesso che la struttura sanitaria, soprattutto in alcuni reparti “sensibili”, come neonatologia o ostetricia e ginecologia, non sia dotata dei macchinari sofisticati necessari e indispensabili per le operazioni più delicate e complesse che possono verificarsi.
Spesso, proprio a causa della carenza delle attrezzature sanitarie, i pazienti o i famigliari di questi che hanno subito dei danni o delle lesioni non esitano, comprensibilmente, a sporgere denunce nei confronti della struttura sanitaria e del medico responsabile.
Tra le denunce più frequenti si possono citare quelle sporte dalle neo mamme per i danni – talvolta irreversibili – riportati nascituri, soprattutto a seguito di parti prematuri non sono stati seguiti con l’ausilio di apparecchiature ad hoc.
Con sentenza n. 25907 del 2013 la Corte di Cassazione ha stabilito che il difetto di informazione alla gestante alla 28esima settimana sulla carenza di attrezzature idonee a far fronte ai parti prematuri dà diritto al risarcimento del danno per gli irreversibili danni neurologici riportati al figlioletto nato prematuro, iN questo caso ipossia cerebrale.
Sarà pertanto riconosciuta responsabile la struttura sanitaria, in concorso con il medico negligente il quale, nonostante la piena prevedibilità delle gravi difficoltà e dell’impossibilità di erogare le cure necessarie, non aveva disposto il tempestivo trasferimento ad altra struttura più adeguatamente attrezzata.
Se infatti manca il consenso informato o se questo risulta insufficiente, viene violato il diritto all’autodeterminazione del paziente ed è per questo che il risarcimento per i danni subiti deve essere comunque riconosciuto, anche a prescindere dall’accertamento della eventuale colpa medica specifica.
Anni fa, con sentenza n. 14638 del 2004, i Giudici di Piazza Cavour hanno rammentato l’importanza fondamentale dell’informazione sui mezzi e sugli strumenti in dotazione nella clinica, ed il fatto che l’obbligo di informazione “si estende allo stato di efficienza e al livello di dotazioni della struttura sanitaria in cui il medico presta la propria attività”, chiarendo che “in ogni caso perché l’inadempimento dell’obbligo di informazione dia luogo a risarcimento, occorre che sussista un rapporto di casualità tra l’intervento chirurgico e l’aggravamento delle condizioni del paziente per l’insorgenza di nuove patologie”.