Fondo di solidarietà. Presso il Ministero della Giustizia è stato istituito il Fondo di Solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, allo scopo di fornire un sostegno economico al coniuge in stato di bisogno in caso di inadempimento dell’obbligo di mantenimento.
L’accesso al fondo è riservato esclusivamente al coniuge separato in stato di bisogno, con il quale convivono figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave, che non è in grado di provvedere al mantenimento della propria prole, qualora non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento, determinato ai sensi dell’art. 156 c.c. per inadempienza del coniuge che vi era tenuto.
Non potranno dunque richiedere l’accesso al fondo i divorziati, ne chi esce da una coppia di fatto.
Non sono ammessi all’accesso al fondo i separati senza figli e sono escluse le coppie che hanno figli ma non sono sposate.
Infine non ci sono possibilità di accedere al fondo per chi ha figli maggiorenni senza problemi di salute, non importando che non siano ancora autosufficienti economicamente.
Inoltre, il decreto attuativo, precisa che l’accesso al Fondo di solidarietà, è consentito solo se l’inadempimento del coniuge onerato sia maturato successivamente all’entrata in vigore della L. n. 208/2015 e quindi successivo al 1 gennaio 2016.
Ed ancora, il richiedente dovrà indicare se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente, e nel caso affermativo indicare che il datore di lavoro si è reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell’art. 156 comma 6, c.c.
Essendo il fondo di solidarietà ancora in via sperimentale, lo stesso non è diventato materia trattata da tutti i Tribunali d’Italia, se ne occupano soltanto i giudici di una trentina di città capoluogo di provincia, tra cui: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, l’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Venezia.
Il sistema però, così come predisposto registra una tangibile sproporzione, quanto alla selezione operata a campione, in Sicilia, ad esempio, i richiedenti aventi diritto potranno presentare istanza in ben quattro sedi (Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo) che coprono circa cinque milioni di residenti.
In Lombardia, invece, sono solo due le sedi d’accesso Brescia e Milano, a fronte di una popolazione residente di circa 10 milioni di persone.
Una asimmetria che non tiene conto dunque dei dati numerici attuali ed effettivi riguardanti la popolazione e può solo momentaneamente giustificarsi stante la temporaneità della fase di sperimentazione.