Perfezione notifica Pec. In tema di processo civile telematico e sulle modalità di perfezionamento della notifica tramite pec, si è espressa la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 30766/2017.
Dalla sentenza in commento, emerge un importante principio in materia, secondo cui tutte le notifiche inviate tramite la posta elettronica certificata ‘pec’, dopo le ore 21 si perfezionano alle ore 7 del giorno seguente.
Se ne ricava dunque, con riferimento al caso sottoposto all’attenzione della Corte, che ha poi dato voce alla pronuncia di cui si tratta, che il ricorso in Cassazione notificato oltre l’orario delle 21, perfezionandosi il giorno seguente alle ore 7, e quindi oltre il termine della scadenza per proporre impugnazione, deve ritenersi intempestivo e pertanto inammissibile.
La Corte, ha inoltre argomentato tale pronuncia, con riferimento all’art. 16 septies del decreto legge n. 179/2012, disciplinando che alle notificazioni effettuate per via telematica ‘pec’, si applicano gli stessi limiti temporali fissati dal codice di procedura civile per le notificazioni tradizionali che avvengono tramite ufficiale giudiziario.
Ragion per cui, la disposizione del codice civile che qualifica come divieto di compiere materialmente la notifica, viene ad essere con le notifiche telematiche, trasformato in un meccanismo per cui la notificazione, se eseguita, si perfeziona solo alle ore 7 del giorno dopo.
Inoltre, argomentando sul punto gli ermellini, hanno precisato che esiste una compiuta scissione del perfezionamento del momento perfezionativo della notifica tra notificante e notificato.
Per il notificante la notifica si perfeziona nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione.
Per il notificato, con quello in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.
In ossequio a tale principio, per il notificante il momento perfezionativo della notifica è quello in cui la notifica viene chiesta, e non quello in cui viene consegnata.