FURTO AUTO NELL’AUTOLAVAGGIO: La questione esaminata dagli Ermellini trae origine dal ricorso per Cassazione proposto dal titolare di un autolavaggio, dando voce alla pronuncia n. 486 datata 11 gennaio 2018.
Il caso sottoposto all’attenzione della Corte ha visto il titolare di un autolavaggio condannato in primo e secondo grado a restituire alla compagnia assicurativa la somma che la stessa aveva dovuto liquidare ad un proprio assicurato, che aveva subito il furto della propria auto all’interno dell’autolavaggio di parte ricorrente.
Il ricorrente, non concorde con le diverse pronunce, si è spinto fino all’ultimo grado di giudizio, denunciano la non corretta applicazione degli art. 2222 c.c. e art. 1766 c.c. e ritenendo che non aveva mai assunto ‘l’onere di deposito e della conseguente custodia del veicolo in oggetto’.
Il titolare dell’autolavaggio aveva nel corso del giudizio evidenziato che, dalle prove raccolte in corso di causa, era emerso che al termine dell’operazione di lavaggio, lo stesso aveva chiuso l’auto e riposto le chiavi nella cassetta apposita, facendo così tutto il possibile per evitare il furto’.
Ed inoltre, il ricorrente riteneva che ai sensi degli art. 1176 c.c. e 1177 c.c., ‘l’obbligo di custodire il veicolo doveva intendersi limitato al tempo necessario per l’esecuzione del lavaggio, visto che nessun accordo era stato raggiunto per il tempo successivo.
La Suprema Corte, ritenendo di non poter aderire alle motivazioni formulate da parte ricorrente, ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato.
La Corte ha inoltre precisato che: ‘il prestatore d’opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l’esecuzione della prestazione principale su di esso, assume ai sensi degli artt. 2222 e 1177 c.c., anche l’obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, anche in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia’.
Inoltre, a supremo parere della Cassazione, ‘la diligenza richiesta al prestatore d’opera, di adottare le cautele necessarie alla custodia fino al momento della riconsegna nel caso di specie si risolveva nel riporre le chiavi dell’auto in un luogo non accessibile ad estranei’.
Nel caso di specie, invece, era stato accertato che le chiavi dell’auto erano state riposte ‘in una cassettiera all’esterno dell’ufficio’.
Attraverso le seguenti motivazioni, la Corte di Cassazione, ha quindi rigettato il ricorso proposto dal titolare dell’autolavaggio, confermando integralmente la sentenza impugnata.