In caso di adulterio e quindi di addebito della separazione, è molto importante per il coniuge tradito reperire le prove dell’infedeltà al fine di negare il mantenimento al coniuge fedifrago. Può quindi essere utile ingaggiare un investigatore privato per far seguire il coniuge infedele?
La Corte d’Appello di Bologna, confermando la decisione del Tribunale di Modena, ha negato il diritto all’assegno di mantenimento ad una signora, la cui infedeltà è stata provata a mezzo di tabulati telefonici e confermata da foto fatte da un investigatore privato incaricato dal marito tradito.
La donna è ricorsa in Cassazione, opponendo che tale relazione investigativa era stata redatta da un terzo su incarico del marito, dunque senza le garanzie del contradditorio, ed era basata su una serie di conclusioni del tutto personali dell’investigatore.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 11516/2014, confermando quanto stabilito dal giudice di prime cure, ha affermato che il ricorso all’investigazione privata è del tutto legittimo in caso di separazione, così come nell’ambito lavorativo “ove è consentito al datore di lavoro incaricare un’agenzia investigativa al fine di verificare le condotte illecite da parte dei dipendenti”
Inoltre la Cassazione ha sottolineato che i dati forniti dall’investigatore privato sono del tutto oggettivi, e non sono solo mere deduzioni.
Dunque, il marito aveva assolto all’onere della prova su di lui gravante dimostrando chela relazione adulterina della moglie era precedente alla domanda di separazione e pertanto fonte di addebito.