Foto hard computer : NON PRODUCIBILI SE MANCA L’AUTORIZZAZIONE DEL GARANTE DELLA PRIVACY

Foto hard computer : NON PRODUCIBILI SE MANCA L’AUTORIZZAZIONE DEL GARANTE DELLA PRIVACY

Foto hard computer : Il Tribunale di Larino, con la sentenza del 9 agosto 2017 n. 398, pronunciandosi in materia di separazione e addebito ha sentenziato che, la scoperta della doppia vita sessuale dell’altro coniuge per mezzo di immagini o video salvate sul pc di uso comune non consente l’addebito della separazione, se in assenza del consenso all’acquisizione del soggetto interessato, manca anche l’autorizzazione del Garante della privacy.

Le immagini o i video sono comunque dati sensibili che esprimono la vita sessuale di una persona e in quanto tali rientrano nella disciplina dettata dall’ art. 26 del Codice della privacy (D.lgs 196/03), ove in assenza di autorizzazione non è possibile l’utilizzo a fini probatori.

La vicenda ha riguardato il caso di due coniugi residenti all’ estero, i quali dopo pochi mesi dalle nozze si erano accorti di aver fatto una scelta sbagliata decidendo di interrompere la loro convivenza.

Nel giudizio di separazione, entrambi chiedevano rispettivamente l’addebito.

In particolare uno dei due riteneva che la fine del matrimonio, fosse venuta meno per la scoperta della doppia vita sessuale dell’altro, avendo ritrovato sul pc di uso comune, dei file di natura pornografica.

Da ciò la richiesta di addebito con l’allegazione del materiale pornografico rinvenuto.

Il Tribunale visionato il materiale, ne ha dichiarato l’inutilizzabilità per violazione della privacy.

In particolare, è stata rilevata la violazione della normativa posta a tutela dei dati sensibili, cioè quei dati idonei a rilevare la vita sessuale di un individuo.

Nelle motivazioni della sentenza si legge che, i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del garante della privacy.

Se invece tali dati devono essere utilizzati per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell’interessato, viene superata l’autorizzazione del garante della privacy, ad eccezione di quei dati che esprimono lo stato di salute e la vita sessuale di ciascuno, i quali per essere esibiti come prove in giudizio richiedono sempre l’autorizzazione.

Tali principi, sono racchiusi nell’ art.22 del codice della privacy.

A chiusura delle motivazioni della sentenza, i giudici hanno previsto che a nulla rileva che le foto o le immagini hard siano state rinvenute su un pc di uso comune con il coniuge.

Tale circostanza, non equivale, ad affermare che tali dati sono stati messi coscientemente, consapevolmente e volontariamente a disposizione, dall’altro coniuge.