Caduta su grata marciapiede responsabilità: La questione al centro della nostra attenzione, è oggetto di diverse pronunce di merito, che hanno offerto in modo alquanto pacifico un lineare orientamento giurisprudenziale.
Con riferimento pertanto alle cadute sui marciapiedi, ivi compresi anche quelli attigui agli edifici condominiali, orientamento maggioritario, salvo casi speciali, ne attribuisce la responsabilità al Comune, quale custode.
Il custode, che in tal caso si identifica nella figura della pubblica amministrazione, Comune, risponde dei danni cagionati, ex art. 2051 c.c., avendo il potere di controllo sulla cosa pubblica e pertanto la possibilità di eliminarne i pericoli derivanti.
In tal modo si è espressa l’Illustrissima Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 16226/2005: ‘Gli obblighi di manutenzione dell’ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l’esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni. Ne consegue che del danno cagionato da buche sussistenti sul marciapiede non risponde il condominio dell’antistante stabile, il quale non è pertanto passivamente legittimato nel giudizio promosso ai fini del relativo risarcimento’.
Ed in più, la Cassazione attraverso la pronuncia n. 5445/2006, precisa: ‘che per assicurare la sicurezza degli utenti della strada, la pubblica amministrazione, quale proprietaria, ha l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo’.
In alcuni casi, la custodia e la relativa attribuzione di responsabilità, può far capo a diversi soggetti, a pari o a diverso titolo, e ciò avviene, quando per gli stessi coesiste il potere di gestione e di ingerenza sul bene.
La suprema Corte, parlando di caduta su grata marciapiede responsabilità, con diverse pronunce, ha offerto un orientamento, in modo attiguo alla caduta sui marciapiedi, a quei casi in cui la caduta sia stata provocata dalla grata sul marciapiede, apposta a seguito di permesso di occupazione del suolo pubblico da un condominio.
La vicenda che ha dato seguito alla pronuncia su tale questione, ha visto la chiamata in causa dell’ente comunale, da parte dell’attrice, dinanzi al Tribunale di Sassari, per chiedere il risarcimento dei danni a seguito di caduta su una grata metallica presente sul marciapiede, apposta dal condominio, dopo aver ottenuto il permesso di occupazione del suolo pubblico, per arieggiare il cavedio.
In sede di contraddittorio, con la chiamata in causa della propria assicurazione e del condominio da parte del Comune, il Tribunale, ha affermato la responsabilità per il risarcimento dei danni in capo esclusivamente al condominio.
La pronuncia di primo grado, è stata poi fatta oggetto di gravame da parte del condominio, ed incidentalmente dalla stessa danneggiata, ove la Corte di Appello di Sassari, in parziale riforma della sentenza impugnata, riteneva ex art. 2051 c.c., responsabili solidalmente nella causazione del sinistro il condominio e il Comune.
La sentenza emessa in sede di appello, è stata poi nuovamente impugnata in sede di ultimo grado di giudizio, da parte di un singolo condomino, il quale eccepiva l’erronea interpretazione operata dalla Corte di Appello, per aver qualificato in modo errato il condominio, quale custode della grata metallica.
La Suprema Corte, esprimendosi ha affermato ‘che una esclusiva proprietà condominiale può ipotizzarsi – ai sensi dell’art. 1117 c.c., sicuramente per il cavedio a copertura del quale era posta la grata, ma non per quest’ultima, trattandosi di parte integrante del marciapiede, bene appartenente al Comune in quanto pertinenza della strada pubblica, la questione è poi se possa ammettersi, accanto alla responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario/Comune, una concorrente responsabilità del condominio (o meglio, dei singoli condomini), ed eventualmente su quali basi’.
Sul punto le pronunce, Cass. Sez. 2, sent. 1 Agosto 2014 n. 17556 – Cass. Sez. 3, sent. 21 Luglio 2006, n.16770.
Con riferimento a ciò, nessun dubbio, può nutrirsi in relazione alla circostanza per la quale la grata fa parte integrante del marciapiede, né che la stessa sia stata apposta, previa concessione, per assicurare aria e luce al cavedio condominiale e, pertanto che il condominio effettivamente utilizzata la grata.
Tale premessa, non equivale tuttavia ad affermare che l’utilizzatore della cosa ne sia anche il custode, ma invece a riconoscere che siffatta evenienza deve escludersi qualora ‘il potere di utilizzazione della cosa è derivato all’utilizzatore da chi ha l’effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa e questi, per la situazione fattuale che si determina, ha conservato effettivamente la custodia’.
Resta poi inteso, in tema di caduta su grata marciapiede responsabilità, che ‘spetterà poi al giudice di merito stabilire se l’utilizzatore nel caso concreto ne sia divenuto anche custode’.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione attraverso la pronuncia n.2328 del 31 Gennaio 2018, ha rigettato le domande di parte appellante, ritendendo che la Corte d’Appello aveva correttamente attribuito ex art. 2051 c.c., una responsabilità solidale sia del condominio che del Comune, sulla scorta della circostanza per cui quest’ultimo non abbia riservato a sé, in via esclusiva, la custodia della grata.
Caduta su grata marciapiede responsabilità