Rimborso assegno divorzile: Il Tribunale di La Spezia, con un’innovativa sentenza del 20 giugno 2018, si è pronunciata in tema di rimborso assegno divorzile.
La pronuncia in commento è stata emessa a seguito della richiesta dell’ex marito, che chiedeva la condanna dell’ex coniuge alla restituzione di oltre € 36.000, quale importo percepito a titolo di assegno divorzile.
La donna infatti si era risposta in segreto, tenendo all’oscuro l’ex coniuge, e continuando pertanto a percipire l’assegno divorzile, che veniva pagato mediante il pagamento diretto da parte del datore di lavoro.
Diversi anni dopo, l’ex coniuge effettuando una verifica presso il comune di residenza era venuto a conoscenza delle nuove nozze dell’ex moglie.
Di conseguenza, aveva pertanto agito in giudizio innanzi al Tribunale per richiedere il rimborso assegno divorzile.
Il Tribunale, accogliendo le richieste dell’uomo, ha pertanto revocato l’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile, dopo la celebrazione del matrimonio dell’ex moglie con un altro uomo.
Ha pertanto condannato l’ex moglie alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Nella motivazioni della sentenza, il Giudice, ha ribadito come ai sensi del comma 10 dell’art. 5 della Legge n.898 del 1970 ‘L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze’.
In caso di nuovo matrimonio, opera in automatico la decadenza dal diritto di ricevere l’assegno divorzile, tenuto conto anche e soprattutto della funzione assistenziale dell’assegno divorzile.
L’assegno divorzile, termina quindi la sua funzione, nel momento in cui, contraendo il beneficiario nuovo matrimonio, i doveri di solidarietà morale ed economica si trasferiscono in capo al nuovo coniuge.
Nella sentenza in commento, la revoca disposta da parte del Tribunale del diritto di percepire l’assegno divorzile retroagisce alla data in cui la donna ha contratto nuove nozze.
Pertanto, tutte le somme indebitamente percepite dall’ex moglie, dovranno essere restituite.
Invero, dopo le nuove nozze le somme percepite a titolo di assegno divorzile devono ritenersi corris+9poste in assenza di titolo e costituiscono indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ravvisabile anche nel caso di causa debendi (così come anche da Cass. SS.UU. n. 5624/2009) e come tali devono essere restituite al ricorrente.
Pertanto, i giudici ritenendo evidente la mala fede della ex moglie che per anni aveva taciuto le sue nuove nozze, continuando a percepire l’assegno divorzile, hanno accolto la domanda dell’ex marito al rimborso assegno divorzile.