Mantenimento figli maggiorenni: La Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 18008/2018, si è espressa in tema di mantenimento figli maggiorenni.
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un padre che era stato condannato, in sede di divorzio dalla ex moglie, alla corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni.
Veniva pertanto stabilito il pagamento diretto di € 1.000 in favore dei due figli, e il versamento diretto del contributo per il terzo figlio a favore della madre con lui convivente.
Il padre lamentava in sede di appello, tale ultima modalità di corresponsione direttamente a favore della madre convivente, chiedendo invece la corresponsione direttamente al figlio.
Vedeva però rigettarsi il ricorso, sulla motivazione che in tema di mantenimento figli maggiorenni, la regola della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo al mantenimeto del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, è suscettibile di deroga qualora il figlio coabiti con uno dei genitori.
Infatti, devono essere considerati anche gli oneri della convivenza gravanti sul genitore convivente.
Contro la sentenza emessa in sede di appello, il padre ricorreva in Cassazione.
Ma anche in questa sede, vedeva il rigettarsi il proprio ricorso.
Gli Ermellini, motivavano la loro pronunica ritenendo che, il genitore separato o divorziato tenuto al mentenimento figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti e conviventi con altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anzichè del genitore istante.
L’ordinanza prosegue ritendendo che, a seguito dell’introduzione dell’art. 155-quinquies c.c. a opera della legge n.54/2006, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mentenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dall’atro genitore alla spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorchè concorrenti, sicchè sono entrambi legittimati a percepire l’assegno dall’obbligato.
A seguito di tali principi, ne discende che, il genitore a cui spetta l’obbligo di mantenimento figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere.
In assenza quindi, di un espressa domanda del figlio maggiorenne, il padre è tenuto a versare l’assegno di mantenimento alla madre con cui coabita il figlio stesso.