Responsabilità cose in custodia: La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione la n. 25837 del 31 ottobre 2017 analizza la responsabilita’ da cose in custodia.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione, l’istante aveva agito in giudizio nei confronti del condominio, per vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta all’uscita dell’ascensore condominiale.
L’istante in particolare, lamentava che era inciampato nel dislivello che si era creato tra il pavimento della cabina ascensore e quello del piano di arresto.
A parere della difesa del danneggiato, doveva ritenersi la responsabilita’ da cose in custodia del condominio, ai sensi dell’art. 2051 c.c.
La Corte d’Appello riteneva, infatti, che il dislivello tra l’ascensore e il piano di calpestio non poteva rappresentare un’insidia, rappresentando lo stesso una situazione ricorrente molto probabile.
A parere della Corte, la caduta non poteva dunque ritenersi attribuibile alla responsabilità cose in custodia da parte del condominio, ma imputarsi alla distrazione del condomino.
Nelle motivazioni della sentenza si evidenziava inoltre, che il condomino in questione aveva anche una patologia alla gamba destra che ne limitava la capacità di deambulazione, e ciò avrebbe quindi dovuto indurlo a prestare particolare attenzione.
Il condomino ritenendo la decisione non corretta, ricorreva in Cassazione.
Argomentava dinanzi alla Corte superiore che in sede di Appello, nel rigettare la domanda risarcitoria non si sarebbe data corretta applicazione agli artt. 1227 c.c., 2043 c.c. e 2051 c.c.
Si sottolineava infatti che si sarebbe erroneamente attribuito alla vittima la responsabilità per i danni patiti, dato che la condotta della vittima può escludere la responsabilità da cose in custodia, da parte del custode.
Tale condotta, deve però rivestire i caratteri di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità.
Nel caso di specie invece, il condominio non avrebbe in alcun modo dimostrato che la condotta della vittima avesse tale requisiti.
Inoltre, la difesa del ricorrente sosteneva che, anche a voler ritenere tale condotta come colposa, la stessa avrebbe potuto avere al massimo l’efficacia di una concausa del danno, ma non di causa esclusiva.
Appoggiando le argomentazioni della difesa, la Corte di Cassazione, accoglieva il ricorso del condomino.
Nelle proprie motivazioni argomentava ritenendo che: ‘Ai sensi dell’art. 2051 c.c., la responsabilità del custode, per i danni causati dalla cosa che è in sua custodia, è esclusa quando questi dimostri il caso fortuito’, da intendersi come quell’evento che non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto’.
Nel caso in esame, a supremo parere della Cassazione, la Corte d’Appello, aveva erroneamente rigettato la domanda risarcitoria, reputando sussistente un ipotesi di caso fortuito, prendendo in esame unicamente la condotta della vittima, qualificata come negligente, ma senza esaminare se quella condotta potesse ritenersi imprevedibile, eccezionale, od anomala da parte del custode.
Sulla scorta di tali considerazioni, in tema di responsabilità cose in custodia, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di Appello, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione.