INFILTRAZIONI ACQUA CONDOMINIO: La sentenza in commento la n. 27248/2018 emessa dalla Corte di Cassazione, affronta un diffusissimo problema, infiltrazioni acqua condominio.
Infiltrazioni acqua condominio, comportano non solo fastidiosi problemi estetici e strutturali, costituiscono un rischio per la salute stessa dei condomini.
Le infiltrazioni di acqua infatti, provocano un eccessiva umidità unita alla presenza di muffa che crea pertanto un ambiente poco sano dove vivere, all’interno del quale possono essere di conseguenza sviluppate difficoltà respiratorie, forme di allergia e più gravi malattie.
Il più delle volte, stando il diritto del proprietario a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno, non è sempre è molto agevole determinare il soggetto responsabile.
Caso tipico, è stato analizzato dalla sentenza oggetto della nostra attenzione, nella quale due coniugi, proprietari di un appartamento sito all’interno di un condominio proponevano domanda di risarcimento danni.
La domanda di risarcimento a seguito di infiltrazioni acqua condominio, veniva esperita nei confronti della proprietaria del piano superiore per la presenza di svariate infiltrazioni.
Quest’ultima comparendo in giudizio, sosteneva che la responsabilità per le infiltrazioni acqua condominio, era da attribuirsi al condominio visti i danni all’impianto idrico.
Il condominio, chiamato in causa si costitutiva in giudizio rigettando le accuse mosse.
Dalla fase istruttoria emergeva infatti che vi era la presenza di un guasto, in particolare la rottura di una chiave di distacco dell’acqua situata nella cucina dell’appartamento superiore.
Nonostante tale evidenzia, in sede di Appello, i Giudici ritenevano comunque responsabile il condominio, per le infiltrazioni acqua condominio, sulla base di una ‘presunzione di comunione’ delle parti comuni di cui all’art. 1173, 3 comma, c.c., tra le quali rientrerebbe anche l’impianto idrico condominiale.
In sede di ultimo grado di giudizio, la Cassazione, osservava tuttavia che la ricostruzione operata in sede di Appello non era corretta.
Sottolineava che l’art. 2051 c.c, relativo alla responsabilità da cose in custodia, prevede che il soggetto deve trovarsi in una relazione particolarmente qualificata con il bene, quindi un rapporto di fatto o in una relazione fisica grazie alla quale ne abbia l’effettiva disponibilità.
Tutto questo però non si verifica se le parti di un impianto idrico cui è riconducibile il guasto è situata nella singola unità abitativa di proprietà esclusiva di uno dei condomini.
Stante tale assunto normativo, la Suprema Corte concludeva, ritenendo che la presunzione di condominio dell’impianto idrico non si può estendere alla parte di impianto situata nell’appartamento dei singoli condomini, se pure allacciato a quello comune.
Alla luce di tali considerazioni pertanto, il condominio non veniva pertanto ritenuto responsabile per le infiltrazioni acqua condominio, e pertanto non era tenuto al risarcimento dei danni subiti dagli attori.