Macchia d’olio sull’asfalto: caso fortuito ed onere della prova: La presenza di una macchia d’olio sul manto stradale configura la responsabilità della P.A. per beni in custodia (art.2051 c.c.) qualora venga provato dall’attore che tale insidia fosse presente nel punto dell’incidente da un tempo tale da evidenziare incuria e negligenza nella manutenzione della strada.
Infatti, grava sul custode della strada, ossia sul Comune, fornire la prova della presenza di una recente macchia d’olio sull’asfalto, non prevedibile, non evitabile, derivante appunto da caso fortuito.
E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza n. 7361 del 15.03.2019.
Questa la vicenda affrontata dalla sentenza.
Un motociclista aveva citato in giudizio Roma Capitale, in qualità di Ente proprietario della strada, al fine di ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alla motocicletta di sua proprietà, causati dalla caduta provocata da una macchia d’olio presente sul manto stradale.
La domanda veniva rigettata, sia pure sulla base di motivazioni diverse, sia in primo che in secondo grado. Contro la decisione della Corte d’Appello il danneggiato proponeva ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, inquadrando la fattispecie nell’ambito dell’art. 2051 del c.c.: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito“.
Pertanto, si evince come tale norma stabilisce una regola di responsabilità oggettiva, cioè che prescinde dalla responsabilità del custode.
Ciò comporta dunque, che una volta ammesso che vi sia un nesso causale tra la cosa e il danno (dimostrazione che spetta al danneggiato), spetta poi al custode, nel caso in esame il Comune, la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell’evento dalla sua sfera, allegando elementi a supporto del caso fortuito.
Prova liberatoria che non coincide con la dimostrazione dell’assenza di colpa, ma richiede appunto, la prova del caso fortuito ossia di un elemento esterno tra il custode e la cosa, e che incide in maniera autonoma sul nesso causale.
Si riconosce in capo al custode la responsabilità fino al limite del fortuito.
Pertanto la Corte conclude dicendo che spettava al Comune dimostrare che la macchia d’olio era talmente recente rispetto all’incidente da non potersi evitare che lo causasse, condannando la stessa al risarcimento del danno.