Revoca amministratore condominio: L’amministratore revocato può rappresentare il condominio in giudizio fino alla sua sostituzione. Il Tribunale ha rigettato l’ opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, proposta da un condomino, l’unico motivo di opposizione era che l’amministratore del condominio, che aveva conferito mandato all’avvocato per promuovere la domanda monitoria e costituirsi in sede di opposizione. era stato nominato nuovamente dall ‘assemblea. benché fosse stato revocato giudizialmente pochi FRESI prima.
L’amministratore revocato può rappresentare il condominio in giudizio fino alla sua sostituzione. Nullità o annullabilità? Secondo il ragionamento del giudice di primo grado la delibera che aveva nominato lo stesso amministratore già revocato era stata assunta in violazione dell’articolo 1129. comma 13 del codice civile. Tale disposizione. impedisce. infatti. all’assemblea condominiale di nominare nuovamente l’amministratore revocato con precedente provvedimento dall’autorità giudiziaria. Si tratterebbe di un vizio che comporta l’annullabilità della delibera di nomina. e non la radicale nullità, con la conseguenza che la delibera stessa va impugnata entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 1137. comma 2. del codice civile.
Nel caso di specie. infatti, essendo decorso inutilmente detto termine. la nomina dell’amministratore non era più contestabile. La società, pertanto, ricorreva in cassazione. riproponendo innanzi alla Suprema Corte la stessa questione, e la Corte respingeva il ricorso e confermava la decisione di merito.
Revoca amministratore condominio: L’amministratore revocato può rappresentare il condominio in giudizio fino alla sua sostituzione. La Suprema Corte ricorda che. in tema di condominio negli edifici. nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell’amministratore. e quindi tanto più ove ancora non sia stata pronunciata una sentenza dichiarativa dell’invalidità della medesima delibera. come nel caso di specie, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente. fino all’avvenuta sostituzione. i Poteri di rappresentanza, anche processuale. dei comproprietari. rimanendo l’accertamento di detta permanente legittimazione rimesso al controllo d’ufficio del giudice e non soggetto ad eccezione di parte, in quanto inerente alla regolare costituzione del rapporto processuale. Tale interpretazione. rende irrilevante l’esame della questione. su cui insiste la ricorrente, della esatta natura della illegittimità della delibera di nomina dell’amministratore che sia stato revocato dall’autorità giudiziaria. in rapporto al divieto posto dall’art. 1129. comma 13, c.c.. introdotto dalla L. n. 220/2012.
Il riconoscimento dei permanenti poteri rappresentativi dell’amministratore. la cui delibera di nomina. per quanto tacciato di invalidità per contrasto con il citato art. 1129, comma 13. c.c., non sia stata ancora oggetto di specifica impugnazione, non è smentito dall’assunto che il divieto posto all’assemblea dalla citata disposizione costituisca norma imperativa di ordine pubblico, posta a tutela dell’interesse generale ad impedire una deviazione dallo scopo essenziale economico-pratico del rapporto di amministrazione.
Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, ordinanza n. 7699 del 19 marzo 2019. L’amministratore dì condominio, che pur si assuma nominato con delibera illegittima, finché non sostituito, può validamente conferire procura ad un difensore al fine di costituirsi in giudizio per conto del condominio. Tale interpretazione si uniforma a quanto affermato in giurisprudenza. sul fondamento dell’art. 2385 c.c., per le società di capitali. con riguardo alle quali viene affermato che la parte. la quale eccepisce la nullità della procura alle liti rilasciata da un amministratore la cui nomina fosse invalida. ha l’onere di provare non solo che tale nomina era stata già annullata prima del conferimento della procura alle liti, ma anche che quell’amministratore aveva a tale data conseguentemente già perduto la rappresentanza della società in forza della avvenuta sostituzione con altro amministratore.