La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17268 del 10 Ottobre 2012, ha stabilito che in caso di infiltrazioni d’acqua nella cantina di proprietà esclusiva di uno dei condomini causate da vizi di costruzione, il proprietario ha diritto ad ottenere l’intervento del condominio, legittimato passivo, a titolo di responsabilità oggettiva che, quindi, è obbligato al pagamento delle spese di ripristino.
Ciò però a patto che si avverino due condizioni, cioè che le azioni esperibili contro il costruttore venditore siano ormai prescritte e che non vi siano prove di una autonoma responsabilità del direttore dei lavori.
La Suprema Corte ha stabilito, infatti, che qualora il fatto generatore del danno lamentato dal singolo condomino sui beni di proprietà esclusiva sia originato da difettosa realizzazione delle parti comuni dell’edificio (nella specie precaria situazione della muratura perimetrale adiacente il giardino condominiale e dei pozzetti), nei confronti di questi è responsabile, in via autonoma ex art. 2051 codice civile, il Condominio, che è tenuto, quale custode, ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria (cfr. Cass. 12 luglio 2011 n. 15291; Cass. 15 aprile 1999 n. 3753; Cass. 21 giugno 1993 n. 6856; Cass. 25 marzo 1991 n. 3209; Cass. 9 maggio 1988 n.3405).
La Suprema Corte specifica poi che non si tratta di una responsabilità a titolo derivativo (il Condominio, pur successore a titolo particolare del costruttore venditore, non subentra nella sua personale responsabilità, legata alla sua specifica attività e fondata sull’art. 1669 c.civ.), bensì di autonoma fonte di responsabilità ex art. 2051 codice civile (cfr. Cass. 6856/93, cit.).
Ciò posto, il condominio dovrà eseguire a proprie spese tutte le opere di ripristino necessarie.