Furto d’auto parcheggio a pagamento incustodito. Niente risarcimento? La Cassazione con l’ordinanza n. 31979/2019 ribadisce il principio sancito da una SU del 2011, la quale prevede che la presenza di un’area di parcheggio a pagamento non comporta a carico del gestore l’assunzione dell’obbligo di custodia dei mezzi parcheggiati se è presente un cartello che informa che è incustodito. Niente risarcimento quindi per il povero conducente a cui è stata rubata l’auto dentro l’area di un’azienda di trasporti adibita a parcheggio a pagamento.
Furto d’auto parcheggio a pagamento incustodito. Nel caso di specie, infatti parte attrice conviene davanti al tribunale un’azienda di trasporti, lamentando che la sua autovettura, parcheggiata presso il parcheggio a pagamento era stata rubata da ignoti. Chiede, pertanto, la condanna dell’ente al risarcimento del danno. Il Tribunale la accoglie e condanna la convenuta a risarcire 10.000 euro al proprietario dell’auto rubata. La convenuta soccombente si appella e la Corte accoglie l’impugnazione riformando la sentenza di primo grado, richiamando la SU n. 14319/2011 la quale ha affermato che: “il gestore, concessionario del Comune, di un’area di parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta.”
La legge n. 122/1989, finalizzata a favorire la circolazione e il decongestionamento dei centri urbani, ha disposto la creazione di parcheggi “volti per l’appunto all’interscambio con sistemi di trasporto collettivo, con facoltà per i comuni di stabilire aree destinate a parcheggio a pagamento con riscossione mediante dispositivi di controllo della durata e dell’accesso senza custodia del veicolo, fissando le relative tariffe.”
Volontà del legislatore, con questa legge, è di “rimandare all’ente locale il potere di regolamentare la sosta dei veicoli privati nelle aree in questione”. Spetta quindi all’utente decidere se parcheggiare il veicolo in una zona custodita o utilizzare la zona di interscambio messa a sua disposizione con accesso e pagamento semplificati e più economici rispetto a un parcheggio custodito.
Furto d’auto parcheggio a pagamento incustodito. La Corte d’Appello qualifica quindi come atipico il contratto intercorso tra il proprietario del veicolo e l’azienda di trasporti per parcheggio non custodito “caratterizzato da adeguato sinallagma tra le rispettive prestazioni di corrispettivo per la locazione o comodato del cosiddetto posto auto e responsabilità limitata alla struttura dell’area.”
Il proprietario dell’auto ricorre quindi in Cassazione lamentando:
- Che il contratto intercorso dovrebbe essere qualificato come contratto atipico di parcheggio con applicazione degli artt. 1766 e seguenti del codice civile, stante il deposito oneroso dell’auto visto che la vettura è stata consegna al gestore del parcheggio, con accesso delimitato da una barra tramite a una zona delimitata il cui accesso era subordinato al rilascio di una scheda magnetica.
- Per il conducente inoltre la limitazione di responsabilità non è efficace se non viene approvata specificamente come richiesto dall’art. 1341 co. 2 c.c. perché deve considerarsi come una clausola vessatoria.
La Cassazione, nell’ordinanza n. 31979/2019, tratta congiuntamente i due motivi del ricorso ritenendoli infondati.
Furto d’auto parcheggio a pagamento. Niente risarcimento?
La S.U n. 14319/ 2011 hanno infatti già affermato che: “L’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera f), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.), perché l’esclusione attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’uopo predisposta.”
Contrariamente a quanto esposto dal ricorrente, in sede istruttoria è emersa la presenza di un cartello che avvisava gli utenti del fatto che il parcheggio non era custodito. L’obbligo di custodia non può infatti desumersi dalle modalità in cui è organizzato il parcheggio, come la presenza di recinzioni, sistemi particolari di entrata e uscita o l’esistenza di un piano interrato chiuso.