I nonni sono figure davvero preziose perché possono fornire un grande aiuto nel menage familiare: possono, durante l’assenza dei genitori, accudire i nipotini, andarli a prendere a scuola, insomma possono fare tutto quello che non riescono, per impegni lavorativi, a fare i genitori, e con grande piacere e gioia.
Tuttavia, si sa, quando c’è da mettere mano al portafoglio…iniziano i guai!
E cosa succede allora, in caso di separazione dei genitori? I nonni hanno l’obbligo di mantenere i propri nipoti .
Orbene, l’art. 316 bis c.c., dettato per tutelare e garantire il benessere dei minori e per salvaguardare il loro superiore interesse, dispone che “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempire i loro doveri nei confronti dei figli”.
L’articolo sembrerebbe molto chiaro e cristallino: laddove i genitori, da soli e con i propri mezzi non riescano a mantenere i propri figli, gli ascendenti (quindi nonni ed eventualmente bisnonni), legati da vincolo parentale, di sangue ma anche di solidarietà, si sostituiscono a loro, adempiendo tale obbligo.
Attenzione però! Per evitare che i genitori si possano approfittare dei nonni (e dei loro portafogli), la giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri, indicando i casi in cui sussiste in capi agli ascendenti tale obbligo, in concorso con i genitori.
Deve esistere un’impossibilità oggettiva da parte di entrambi i genitori nel provvedere al mantenimento della prole, dipendente da mancanza di disponibilità finanziaria, stato di disoccupazione, assenza di ogni più elementare risorsa economica; oppure vi è una omissione volontaria, ovvero un rifiuto da parte di entrambi i genitori o anche di uno solo qualora l’altro sia totalmente privo dei mezzi per provvedere da solo al mantenimento della prole. Qualora uno dei due genitori non presta il proprio contributo , l’altro potrà agire esecutivamente nei confronti del genitore inadempiente e, solo in extrema ratio, laddove non vi siano mezzi, potrà agire affinché siano gli ascendenti a prestare il mantenimento per i nipoti.
Naturalmente, l’onere di mantenimento gravante sui nonni va valutato e ripartito sempre considerando le capacità patrimoniali dei nonni stessi e tale obbligo non si limita alla mera corresponsione di denaro, ma può essere anche inteso come mantenimento ”indiretto” laddove per esempio, i nonni accolgano in casa i nipotini, eventualmente con i genitori.
I nonni, inoltre, sono chiamati a provvedere al mantenimento dei nipoti in via sussidiaria rispetto ai genitori, come sancito dalla Suprema Corte con sentenza n. 20509 del 30.09.2010 nella quale veniva disposto che “l’obbligo di mantenere i propri figli grava sui genitori in senso primario ed integrale, sicché qualora l’uno dei due genitori non voglia o non possa adempiere, l’altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche.
Solo in via sussidiaria, dunque secondaria, si concretizza l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli previsto dall’art. 148 c.c., che comunque trova ingresso, non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto, l’altro genitore non abbia mezzi per provvedervi“.
Così, il ruolo dei genitori rimane pur sempre primario e fondamentale, ma, laddove sussistano determinate condizioni, entrano in soccorso i nonni!