Pensione di reversibilità: Con l’ordinanza n. 52687/2020, la Corte di Cassazione ha sancito i criteri da adottare in sede di ripartizione della pensione di reversibilità del defunto coniuge tra la ex moglie e la seconda moglie, purchè con quest’ultima abbia trascorso un periodo di convivenza prima del matrimonio.
Che cos’è la pensione di reversibilità e quali sono i presupposti?
È una quota di pensione di una persona defunta che spetta a chi ne è stato coniuge anche in caso di divorzio.
I presupposti per poterla ricevere sono essenzialmente tre: la ex moglie deve già percepire un assegno divorzile con cadenza periodica; il rapporto di lavoro del defunto dal quale ha origine l’erogazione della pensione deve essere precedente alla sentenza di divorzio ed infine, se l’ex coniuge del defunto non deve essersi risposato.
Assume rilievo l’ordinanza della Cassazione, la quale ha riconosciuto sia alla prima moglie divorziata che alla seconda moglie, purchè convivente prima del matrimonio con il defunto, una percentuale di pensione di reversibilità.
Pensione di reversibilità: può essere divisa tra l’ex moglie e la seconda moglie?
Nel caso specifico, nella vicenda processuale, infatti, la Corte d’Appello aveva riformato la sentenza di primo grado in modo parziale, rideterminando le quote di attribuzione della pensione di reversibilità del defunto. I giudici avevano previsto una quota del 35% per la ex moglie divorziata ed il 65% per la seconda moglie.
L’ex moglie decideva ricorrere in Cassazione, ritenendo che la sentenza oggetto di impugnazione fosse basata sulla convivenza precedente al matrimonio tra il defunto e la seconda moglie, e che questa non fosse stata provata mediante la produzione di prove documentali.
Pensione di reversibilità: Gli Ermellini, tuttavia, rigettavano il ricorso presentato dalla ex moglie divorziata sottolineando che la convivenza prematrimoniale tra il defunto e la seconda moglie assume una rilevanza autonoma dal punto di vista della determinazione delle quote.
Infatti, la seconda moglie percepisce una quota maggiore rispetto alla ex moglie divorziata, poiché la quota prevista per la convivenza prematrimoniale della prima con il defunto viene aggiunta a quella calcolata sulla base della durata del matrimonio.
Altresì, deve essere data ulteriore rilevanza ad altri elementi, quali l’entità dell’assegno di mantenimento destinato all’ex coniuge divorziato e le condizioni economiche della ex moglie e della seconda moglie.